ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CASO VINCENZO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RESPINTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/022
presentato da
CASO Vincenzo
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   ritenute incomplete le misure volte al trasferimento delle somme sequestrate rientranti nell'ambito delle disposizioni finanziarie;
   premesso che:
    l'articolo 3 comma 1 del provvedimento in titolo dispone che a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria e considerato che tali somme, rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, ad interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare la necessità di stabilire che tali somme possano essere destinate, oltre che per gli interventi predetti, anche al pagamento di un risarcimento alla popolazione che vive nelle zone limitrofe allo stabilimento o che comunque ne subisca gli effetti dannosi dell'inquinamento dovuto alle polveri, provenienti dall'impianto, accumulatesi per anni sui balconi e negli appartamenti.
9/2894/22Caso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

principio chi inquina paga

impatto ambientale

responsabilita' per i danni ambientali