Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015 MATARRELLI TONI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/02/2015 DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2015 Resoconto RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
NON ACCOLTO IL 26/02/2015
PARERE GOVERNO IL 26/02/2015
DISCUSSIONE IL 26/02/2015
RESPINTO IL 26/02/2015
CONCLUSO IL 26/02/2015
La Camera
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (tra cui ILVA s.p.a.), introducendo a tal fine una serie di modifiche alla cosiddetta legge Marzano. Tali modifiche riguardano in particolare: 1) la disciplina dell'iter di ammissione; 2) la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; 3) l'inserimento dell'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria, con riguardo alla cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria; 4) l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo; il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli; 5) e, infine, il mantenimento per un periodo di 18 mesi – invece che degli attuali 6 mesi dall'avvio dell'amministrazione straordinaria dei requisiti in capo alle aziende interessate per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività;
detto articolo, suscita particolari perplessità dal punto di vista ermeneutico ed applicativo sotto vari profili, ma soprattutto si evidenzia come non faccia alcun riferimento alla possibilità di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento industriale Ilva di Taranto;
si parla solo di garanzia della continuità produttiva e di «adeguati livelli occupazionali»;
sarebbe stato, inoltre, doveroso prevedere che in caso di affitto o cessione di ramo d'azienda o di un ramo aziendale vi fosse il trasferimento in capo all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere;
infine, laddove si prevede in particolare di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, sarebbe stato necessario estendere tale garanzia alle ditte terze dell'indotto e ai tornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa volta ad introdurre tra i criteri per l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente quello della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, nonché il trasferimento all'affittuario o all'acquirente, in caso di affitto o cessione di ramo d'azienda o di un ramo aziendale, dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere;
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 1 citato al fine di disporre, laddove è previsto in particolare di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, che sia necessario estendere tale garanzia anche alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.
9/2894/21. Ferrara, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):piano di finanziamento
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