ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: SANNICANDRO ARCANGELO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015
MATARRELLI TONI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2015

ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/020
presentato da
SANNICANDRO Arcangelo
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni applicabili alla società ILVA S.p.A, al fine di: 1) determinare la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale); 2) disciplinare i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 3) introdurre una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano; stabilire che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Ulteriori norme sono, in fine, volte a prevedere, sia pure con risorse esigue per l'anno 2015, interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    con riferimento all'impianto normativo descritto dal provvedimento in relazione alla struttura commissariale, si evidenzia come, come già fatto nell'ambito della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Sinistra Ecologia e libertà, l'articolo 2, al comma 6, escluda espressamente, con riferimento alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA, che le condotte poste in essere dal Commissario Straordinario e dai soggetti da lui delegati diano luogo a responsabilità penale o amministrativa, con conseguente violazione sia del principio fondamentale di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione sia del principio in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti sancito dall'articolo 28 della Costituzione. Sul punto si segnala, in particolare, come questa disposizione, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dei dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti, introduca irragionevolmente una clausola di impunibilità assoluta nei confronti del Commissario Straordinario e di un numero non indefinito di soggetti da lui delegati nel caso in cui dall'attuazione delle prescrizioni AIA derivi il compimento di qualsiasi fattispecie di reato, colposo o doloso che sia, legittimando la configurazione, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel nostro ordinamento di un vero e proprio «diritto di disastro» in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti risultano tutelati da una presunzione di liceità. Presunzione che, con tutta evidenza, appare tanto più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente il coacervo di problemi complessi, gravi e ancora allarmanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante le molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo;

   considerato che:
    le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 citato rappresentano, sotto vari profili, un grave «cedimento» del principio di legalità;
    la Corte costituzionale ha, infatti, evidenziato che nel «... caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni... norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco» (Cfr. Corte costituzionale n. 148 del 1983 sopra citata);
    inoltre, la qualificazione legislativa delle disposizioni del piano ambientale, quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro», potrebbe risultare di problematica compatibilità con il principio della riserva di giurisdizione desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II della Costituzione (Corte costituzionale n. 85 del 2013), e ciò in quanto tale previsione non parrebbe poter essere interpretata che nel senso di ritenere il giudice vincolato sia ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, sia a trarne le necessarie conseguenze in ordine alla valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano predetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;
    ne discende che l'aver introdotto una totale «irresponsabilità» penale e «amministrativa» del Commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA, e siano osservate le disposizioni contenute nel piano ambientale e sanitario, appare inaccettabile, sia perché si garantisce uno scudo totale al Commissario e ai suoi delegati, ma anche perché il «piano ambientale» (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, del numero delle prescrizioni che siano in scadenza entro quella data. Ed è oltremodo assurdo l'aver introdotto il riferimento al «numero» delle prescrizioni, perché il rischio più che probabile è che vengano attuati prioritariamente tutti quegli interventi previsti dall'AIA meno complessi e meno onerosi, rimandando al 2016 (sempre che non ci siano ulteriori proroghe) le prescrizioni più importanti e onerosi (che sono poi quelli più importanti sotto l'aspetto sanitario e ambientale),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative tese ad escludere dall'ambito di applicazione del comma 6 dell'articolo 2 almeno le condotte dolose.
9/2894/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Sannicandro, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Matarrelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

diritto alla salute

edificio per uso industriale