ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/083
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del decreto contiene misure per l'eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti e che, all'unico articolo compreso nel detto titolo, l'articolo 1, introduce misure per il «trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria»;
    il comma 1 stabilisce, infatti, che nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (riferite all'arbitrato), trasferimento che è, tuttavia, soggetto ad un limite temporale e a uno di materia essendo escluso: per le cause già assunte in decisione: per le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili; per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, per quanto è possibile trasferire la causa agli arbitri per le cause di lavoro che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, ove il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale;
    per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 2 prevede che il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine forense del circondario in cui ha sede il tribunale (ovvero la corte di appello) per la nomina: del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore a 100.000 euro; di un arbitro unico, se vi è accordo delle parti, per le liti di valore inferiore;
    con le misure racchiuse nell'unico articolo inerente la cosiddetta «degiurisdizionalizzazione» dell'atto in oggetto, lo Stato dimostra di non ritenere di avere le risorse per garantire i cittadini nell'ambito del processo, impedendo pertanto agli stessi di andare nelle aule giudiziarie, creando una giustizia privata a pagamento, che contraddice il principio fondamentale secondo il quale la giustizia è uguale per tutti;
    ciascun cittadino richiedente giustizia ha diritto di poter contare su di una giustizia funzionante, equa, pubblica in ragione degli ingenti contributi diretti ed indiretti versati, senza doversi trovare costretto a ricorrere ad un sistema parallelo, con costi aggiuntivi, volto a realizzare una condizione de facto di «giustizia privata a pagamento» ove il diritto costituzionale per un giusto processo risulti gravemente leso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire in ogni caso la possibilità, per chi ricorre alla sede arbitrale, di poter sempre ricorrere, ove le parti decidano concordemente, ad un arbitro unico indifferentemente dal valore delle controversie.
9/2681/83Lorefice.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione arbitrale

procedura civile

contratto collettivo