Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RESPINTO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione e deflazione del processo civile;
le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;
anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione, le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati ovvero tentando di farlo incidendo pesantemente sui diritti dei cittadini anziché sul potenziamento dell'efficienza della giustizia togata;
la disciplina relativa alla maggior efficienza del processo civile sembra non aver per nulla considerato la possibilità di semplificare interventi settoriali in precedenza operati dal legislatore con riferimento a materie specifiche come nel caso del risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria,
impegna il Governo
ad intervenire in modo da eliminare i vincoli di valutazione del magistrato in ordine al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, rimuovendo la prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, secondo cui tale danno: «è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma i del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo».
9/2681/70. Fraccaro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):professione sanitaria
arretrato giudiziario
diritto dell'individuo