Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: FANTINATI MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RESPINTO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione e deflazione del processo civile;
le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;
anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione, le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati ovvero tentando di farlo incidendo pesantemente sui diritti dei cittadini anziché sul potenziamento dell'efficienza della giustizia togata;
la disciplina relativa alla maggior efficienza del processo esecutivo non tiene in alcun conto i tempi le problematiche inerenti alla esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
ad intervenire in modo da assicurare maggior velocizzazione alle procedure in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni intervenendo sull'articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in modo da prevedere che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro un termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, più breve dei centoventi giorni oggi previsti dalla normativa citata, prima che il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto.
9/2681/67. Fantinati.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ente pubblico
arretrato giudiziario
diritto dell'individuo