ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/062
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione e deflazione del processo civile;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;
    anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione, le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati ovvero tentando di farlo incidendo pesantemente sui diritti dei cittadini anziché sul potenziamento dell'efficienza della giustizia togata;
    la disciplina del capo IV: «altre misure per la funzionalità del processo di cognizione» non affronta per nulla l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio che ha spesso mostrato, nella pratica, le proprie carenze e debolezze,

impegna il Governo

ad intervenire per aggiungere all'articolo 195 del codice di procedura civile previsioni normative che assicurino maggiore velocizzazione nell'espletamento delle operazioni peritali con la previsione, in particolare, di prescrizione che assicuri che la relazione sia depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, tranne che per speciali difficoltà, a novanta giorni.
9/2681/62Luigi Di Maio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arretrato giudiziario

diritto dell'individuo

procedura civile