ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: VALENTE SIMONE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/041
presentato da
VALENTE Simone
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile;
    non è pensabile approcciare la riforma dell'intero sistema giudiziario civilistico senza passare attraverso l'introduzione di nuovi istituti, la riscrittura di numerose disposizioni, con conseguente necessità di un'attenta opera di coordinamento normativo. Il buon senso e il corretto approccio metodologico, avrebbe richiesto, pertanto, un iter legislativo che desse la possibilità di tener conto delle numerosissime esigenze, tendenze, esperienze che costituiscono il prezioso apporto che ogni categoria interessata, sia operatore del diritto che utente del «servizio giustizia», può e deve offrire al legislatore, per la realizzazione di una riforma adeguatamente ponderata e il più possibile condivisa;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci aspetto alle finalità previste;
    anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati;
    ad esempio, nel caso della negoziazione assistita, non vi è chiarezza in merito alla formulazione di cui all'articolo 3 in relazione alla frase contenuta al comma 6 «quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato». Sembrerebbe, infatti, che l'avvocato sia obbligato a rendere una prestazione professionale gratuita, fatto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento,

impegna il Governo

a precisare con ulteriori interventi di propria competenza in che modo debba essere remunerato l'avvocato quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda e la parte si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.
9/2681/41Simone Valente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrocinio

arretrato giudiziario

riforma giudiziaria