Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 04/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/11/2014 GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/11/2014 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/11/2014 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/11/2014
ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», come modificato al Senato, prevede la promozione dei procedimenti arbitrali per talune tipologie di cause al fine di ridurre la consistente mole di arretrato pendente presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado;
l'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina l'ipotesi di deferimento ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, previa autorizzazione motivata e il comma 12, in particolare, disciplina la determinazione del valore della controversia e il compenso degli arbitri;
in virtù di tale norma il collegio arbitrale determina – nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza – il valore della controversia e il compenso degli arbitri in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 e applica le tariffe in esso fissate, stabilisce il dimezzamento dei compensi minimi e massimi in base alla tariffa allegata al regolamento, vieta in ogni caso incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto;
il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
la tariffa per la determinazione dei compensi di cui al decreto ministeriale n. 398 del 2000 non è mai stata oggetto di rivisitazione e i compensi in essa contenuti sono attualmente addirittura dimezzati, non potendo più neppure prevedere incrementi del limite massimo in relazione alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto;
tale situazione rischia di diventare un forte disincentivo per i difensori legali ad accettare incarichi legati a giudizi arbitrali, in quanto le remunerazioni che essi attualmente percepiscono sono troppo basse in generale e, in ogni caso, rispetto al valore complessivo della causa, soprattutto in considerazione dei tempi eccessivamente lunghi per la loro conclusione e del lavoro svolto,
impegna il Governo
a valutare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, modifiche normative relative ai compensi contenuti nella tariffa allegata al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 398 del 2000, con apposito decreto.
9/2681/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giurisdizione arbitrale
fissazione dei prezzi
retribuzione del lavoro