ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RITIRATO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/039
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile;
    non è pensabile approcciare la riforma dell'intero sistema giudiziario civilistico senza passare attraverso l'introduzione di nuovi istituti, la riscrittura di numerose disposizioni, con conseguente necessità di un'attenta opera di coordinamento normativo. Il buon senso e il corretto approccio metodologico, avrebbe richiesto, pertanto, un iter legislativo che desse la possibilità di tener conto delle numerosissime esigenze, tendenze, esperienze che costituiscono il prezioso apporto che ogni categoria interessata, sia operatore del diritto che utente del «servizio giustizia», può e deve offrire al legislatore, per la realizzazione di una riforma adeguatamente ponderata e il più possibile condivisa;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci aspetto alle finalità previste;
    anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati;
    ad esempio, la negoziazione assistita è prevista come condizione di procedibilità del giudizio. L'improcedibilità deve essere eccepita, a norma dell'articolo 3 comma 1, entro la prima udienza così che, ove non eccepita, il rimedio previsto dal legislatore non ha alcun effetto. Lo stesso problema si è già presentato per l'istituto della mediazione previsto dal decreto-legge n. 28 del 2010,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'improcedibilità per il mancato esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita possa essere eccepita anche oltre la prima udienza di trattazione.
9/2681/39Cancelleri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arretrato giudiziario

riforma giudiziaria

udienza giudiziaria