Legislatura: 17Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2014 Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RITIRATO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile;
non è pensabile approcciare la riforma dell'intero sistema giudiziario civilistico senza passare attraverso l'introduzione di nuovi istituti, la riscrittura di numerose disposizioni, con conseguente necessità di un'attenta opera di coordinamento normativo. Il buon senso e il corretto approccio metodologico, avrebbe richiesto, pertanto, un iter legislativo che desse la possibilità di tener conto delle numerosissime esigenze, tendenze, esperienze che costituiscono il prezioso apporto che ogni categoria interessata, sia operatore del diritto che utente del «servizio giustizia», può e deve offrire al legislatore, per la realizzazione di una riforma adeguatamente ponderata e il più possibile condivisa;
le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci aspetto alle finalità previste;
anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati;
ad esempio, la negoziazione assistita è prevista come condizione di procedibilità del giudizio. L'improcedibilità deve essere eccepita, a norma dell'articolo 3 comma 1, entro la prima udienza così che, ove non eccepita, il rimedio previsto dal legislatore non ha alcun effetto. Lo stesso problema si è già presentato per l'istituto della mediazione previsto dal decreto-legge n. 28 del 2010,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'improcedibilità per il mancato esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita possa essere eccepita anche oltre la prima udienza di trattazione.
9/2681/39. Cancelleri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):arretrato giudiziario
riforma giudiziaria
udienza giudiziaria