ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02681/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2014


Stato iter:
05/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2014
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014

NON ACCOLTO IL 05/11/2014

PARERE GOVERNO IL 05/11/2014

RESPINTO IL 05/11/2014

CONCLUSO IL 05/11/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/117
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione e deflazione del processo civile;
    le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l'assorbimento dell'arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l'accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;
    anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione, le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati ovvero tentando di farlo incidendo pesantemente sui diritti dei cittadini anziché sul potenziamento dell'efficienza della giustizia togata;
    spesso, inoltre, l'intervento normativo si manifesta poco chiaro in quanto utilizza una terminologia poco tecnica e addirittura inappropriata;
    è il caso dell'articolo 19 comma 1 lettera d) in materia di esecuzione forzata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere la terminologia utilizzata nella predetta disposizione normativa sostituendo la locuzione «beni scelti dal creditore» con quella più appropriata e non suscettibile di equivoco di «beni specificamente indicati dal creditore».
9/2681/117Terzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arretrato giudiziario

diritto dell'individuo

deflazione