ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/098

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/098
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cosiddette cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e a condizione che le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
    con il comma 4 dell'articolo 9, come modificato dal Senato, è stata riscritta la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici: tra le modifiche introdotte è stato esteso il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
    è stata inoltre eliminata la deroga (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro,

impegna il Governo

a chiarire, in via interpretativa, che, al pari degli enti pubblici, compresi quelli economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica, i singoli comuni non capoluogo di provincia possono continuare a stipulare autonomamente convenzioni con le cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge n. 381 del 1991.
9/2433/98Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

consegna

beni e servizi