ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/06/2014

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/096
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinava, con l'articolo 18, le modalità di «reclutamento del personale delle società pubbliche» prevedendo, in particolare, al comma 1, che «le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
    nella stessa legge n. 133 del 2008, l'articolo 23-bis, comma 10, lettera a), demanda al Governo l'adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
    dalla lettura delle due disposizioni contenute nel medesimo testo legislativo si ricava che le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica, nella forma di società in house o società miste avrebbero dovuto attendere il citato regolamento per applicare la norma del 23-bis in luogo di quella dell'articolo 18 in base al principio della lex specialis, mentre il menzionato articolo 18 avrebbe trovato applicazione nei confronti delle società gerenti servizi pubblici locali non a rilevanza economica che fossero totalmente pubbliche ma non in house;
    successivamente, il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha inserito, all'interno dell'articolo 18, il comma 2-bis, che introduce l'obbligo per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo ivi indicate di attenersi alle medesime norme cui è sottoposta l'amministrazione controllante in materia di divieti e limiti all'assunzione di personale (norme, peraltro, non espressamente indicate). Le medesime società devono altresì adeguare le «politiche di personale» alle disposizioni applicabili alle amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze;
    i soggetti tenuti all'applicazione dei predetti divieti e limiti sono individuati nelle «società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
    dall'ambito soggettivo di applicazione risultano, pertanto, escluse: le società affidatarie con gara, ovvero tramite concessione a terzi o società mista con socio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica; le società operanti in mercati liberalizzati; le aziende speciali e le istituzioni; le società che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale di carattere industriale o commerciale;
    con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, è stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, del citato articolo 23-bis, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con conseguente caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, recante il regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
    il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'articolo 25, comma 1, lettera a), ha introdotto nell'alveo del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 3-bis, recante gli ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali che, al comma 6, impone alle società affidatarie in house di detti servizi l'adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori, introducendo nuovamente, per dette società, una lex specialis;
    l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha, da ultimo, sostituito integralmente il comma 2-bis dell'articolo 18 del citato decreto legge n. 112 del 2008, introducendo una differenziazione tra i soggetti tenuti ad applicare direttamente le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, ovvero aziende speciali, istituzioni e società controllate da enti locali titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, da un lato, e quelli invece esclusi dall'applicazione in via diretta delle menzionate disposizioni limitative delle assunzioni e di contenimento degli oneri contrattuali, ovvero le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica dall'altra;
    per tali soggetti il competente ente controllante, nel normale esercizio delle proprie prerogative, avrebbe dovuto stabilire, se ritenuto necessario ed opportuno, modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, da adottarsi poi, in concreto, con provvedimento della società interessata;
    l'articolo 1, comma 559, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato alcune modifiche al disposto di cui al citato articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 138 del 2011, coordinandolo con le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-bis e, in tal modo, prevedendo che le modalità applicative dei vincoli nei confronti delle società in house operanti nei servizi pubblici locali a rilevanza economica fossero individuate dagli enti locali con le medesime procedure previste per le altre società operanti nei servizi pubblici locali;
    l'assetto ordinamentale così definito terrebbe nella dovuta considerazione, operando i necessari distinguo, sia le differenti tipologie di servizi forniti dalle società interessate dalla norma, sia le modalità di affidamento con le quali detti servizi sarebbero assentiti;
    l'articolo 4, comma 12-bis, del presente decreto ha sostituito integralmente il comma 2-bis del citato articolo 18, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevedendo una estensione dei soggetti destinatari delle prescritte riduzioni dei costi del personale rispetto quella previgente, perché, nel ricomprendere le società partecipate anche da soggetti privati, la nuova formulazione non richiede più la titolarità di un affidamento diretto di servizi senza gara, né la necessità che il soggetto destinatario svolga funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale oppure che sia inserito all'interno del conto economico consolidato della pubblica amministrazione stilato dall'ISTAT;
    la mancanza di tali specificazioni, unita alla soppressione della previgente disciplina specifica stabilita per le società gerenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, potrebbe comportare l'applicazione del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale anche nelle società che siano assegnatarie di un servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica, con conseguente disparità di trattamento rispetto alle altre società operanti nel medesimo servizio che non siano sottoposte al controllo di un ente locale, unica condizione richiesta dall'emendamento approvato;
    la norma, inoltre, potrebbe comportare difficoltà interpretative e quindi applicative nella misura in cui venga interpretata nel senso di salvaguardare esclusivamente i contratti nazionali vigenti al 1o gennaio 2014, con conseguente possibile invalidità degli ulteriori contratti nazionali nel frattempo legittimamente sottoscritti ed entrati in vigore;
    la disposizione sembrerebbe inoltre richiedere, all'atto dell'emanazione delle modalità attuative, il recepimento degli indirizzi espressi dagli Enti controllanti in sede di contrattazione di secondo livello che costituisce, appunto, un luogo, seppur decentrato, di negoziazione tra le parti, con conseguente possibile impasse nell'ipotesi in cui non si giungesse ad un accordo;
    la nuova disposizione, se non correttamente interpretata, è destinata a mettere a rischio il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard delle prestazioni da erogare nei servizi pubblici locali,

impegna il Governo:

   a fornire una corretta interpretazione dell'articolo 18, comma 2-bis, citato in premessa, che ne specifichi il campo di applicazione; a tal fine:
    a) valutando l'esclusione dei soggetti che, benché partecipati dalla pubblica amministrazione locale, non risultino titolari di affidamenti diretti o di concessioni senza gara;
    b) precisando le concrete modalità attuative del principio di riduzione dei costi nelle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica in virtù di un affidamento diretto, prevedendo una disciplina specifica per i soggetti che operino in settori sottoposti al controllo ed alla regolazione economica da parte di un'autorità indipendente.
9/2433/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Causi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

contratto di lavoro

assunzione

interpretazione del diritto

vendita

beni e servizi

ente locale

pubblica amministrazione