ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: GINATO FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/06/2014

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/095
presentato da
GINATO Federico
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47 reca il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica;
    nel testo del decreto l'articolo 47 prevedeva che l'obiettivo di riduzione della spesa venisse ripartito fra comuni da un lato e fra province e città metropolitane dall'altro, in parte anche in funzione di criteri premiali;
    nel corso dell'esame parlamentare il Senato ha introdotto alcune modifiche volte a rendere più flessibile la applicazione della spending review per gli enti decentrati, fermo restando l'obiettivo che è definito in termini di riduzione della spesa corrente;
    in particolare l'intervento emendativo ha soppresso la parte dell'articolo 1, lettera a) di carattere sostanzialmente sanzionatorio per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, per i quali la riduzione è aumentata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione veniva proporzionalmente ridotta in misura corrispondente a detto incremento; analogamente per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in misura inferiore al valore mediano la riduzione era incrementata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione veniva proporzionalmente ridotta; si disponeva pertanto che le province e città metropolitane trasmettano al Ministero dell'interno una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante: a) il tempo medio dei pagamenti effettuati l'anno precedente; b) il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale e che in caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si prevedeva un incremento del 10 per cento della riduzione;
    l'abrogazione di tali criteri per le province e le città metropolitane, che così come inizialmente previsti sarebbero potuti essere controproducenti, andrebbe estesa anche agli enti locali; in primo luogo perché tali criteri non considerano la diversa composizione della spesa degli enti che potrebbe ad esempio essere concentrata su servizi che non sono previsti tra quelli messi a disposizione da Consip S.p.A o potrebbero riguardare acquisti di beni e servizi a prezzi inferiori a quelli di Consip S.p.A; in secondo luogo perché a seguito di provvedimenti emanati nel 2013 volti a smaltire i debiti delle Pubbliche amministrazioni, molti enti hanno fatto emergere i debiti più vecchi e tali criteri rischierebbero quindi di punire maggiormente proprio questi Comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento legislativo volto a rendere più flessibile, anche per i comuni, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 47 del presente decreto a tal fine modificando, previa valutazione degli effetti applicativi della disposizione, il comma 9 del citato articolo in modo da escludere anche per tali enti l'applicazione dei suddetti criteri restrittivi.
9/2433/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Ginato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

vendita

acquisto

beni e servizi

debito