ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/094
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata fissata la scadenza per il pagamento della Tasi (tributo sui servizi indivisibili);
    l'articolo 4, comma 12-quater, presente provvedimento, interviene sulla disciplina relativa al versamento della TASI periranno 2014, fissando diverse scadenze per il pagamento del tributo da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del Comune nell'adozione e comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso;
    in particolare la nuova disciplina stabilisce che i contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014 e che in caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014); la medesima disciplina prevede inoltre che se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;
    le continue modifiche normative anche ravvicinate alle scadenze dei pagamenti potrebbero indurre i contribuenti in errori formali di compilazione e errati versamenti del tributo dovuto;
    in prossimità della scadenza normativa, fissata al 16 giugno 2014, alcuni Centri di assistenza fiscale hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014, specie per gli immobili diversi dall'abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il quantum del tributo dovuto rispettivamente a carico del proprietario e del conduttore;
    nella seduta della Commissione Finanze della Camera del 15 gennaio 2014, in risposta all'interrogazione n. 5-01867, concernente l'opportunità di non applicare le sanzioni e gli interessi per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato ricevimento del bollettino del saldo Tares 2013 e del modulo F24 relativo ai «servizi indivisibili», il rappresentante del Governo ha, richiamato l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 fecondo il quale «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti all'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguente a ritardi»;
    anche in risposta all'interrogazione n. 5-02955, avvenuta lo scorso 11 giugno, il rappresentante del Governo, escludendo la possibilità di risoluzione della problematica in questione attraverso un intervento di prassi amministrativa, ma prevedendo invece la necessità di un espresso intervento legislativo, pur ricordando che nei confronti dei contribuenti che effettuano per errore versamenti insufficienti trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta e il ravvedimento cosiddetto «sprint» di cui all'articolo 23, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale, se si paga entro il 14o giorno successivo alla scadenza originaria occorre versare la cosiddetta mini-sanzione, tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, ritiene, comunque, applicabile il citato articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212,

impegna il Governo

a prevedere interventi di natura normativa, per evitare l'applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti dell'acconto della TASI per 2014, effettuati comunque entro il 31 luglio 2014 in applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
9/2433/94Fragomeli, Rubinato.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2000 0212

EUROVOC :

termine di pagamento

sanzione amministrativa

contribuente

comune