Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014 PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014 DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014 MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 9 del decreto in esame nella formulazione risultante dalle modifiche apportate al Senato della Repubblica ed in fase di approvazione da parte della Camera dei deputati sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sancisce che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.»;
tale previsione si differenzia considerevolmente da quella previgente, in quanto risulta determinare l'obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le particolari modalità a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (precedentemente riferito solo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
la disposizione non prevede alcuna deroga relativa a situazioni particolari, che comportino l'esecuzione di lavori volti a far fronte ad interventi urgenti (esempio per il ripristino di una strada a seguito di un evento calamitoso o atmosferico di portata rilevante), nei termini previsti dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
la mancata previsione di una deroga specifica, tale da consentire al singolo comune non capoluogo di affidare autonomamente lavori urgenti e di somma urgenza nei termini previsti dalle norme suindicate, determinerebbe rilevanti rischi per la realizzazione tempestiva degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità,
impegna il Governo
a chiarire, in via interpretativa, che i singoli Comuni non capoluogo di provincia possono continuare ad affidare autonomamente lavori per interventi urgenti e di somma urgenza nei casi e nei termini previsti dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
9/2433/92. Maestri, Fabbri, Petitti, De Maria.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2006 0163
EUROVOC :beni e servizi
disastro naturale
comune
contratto