ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/045
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano la vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di debito, ovvero le cosiddette carte Bancomat; il successivo comma 5 stabiliva che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sarebbero stati disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione di tale disposizione;
    il decreto attuativo del 24 gennaio 2014 disponeva che dal 28 marzo 2014 sarebbe divenuto operativo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati tramite carte di debito per acquisti da parte di privati consumatori di prodotti e servizi, anche professionali, di importo superiore a 30 euro, e nei confronti di imprese e professionisti con un fatturato 2013 superiore a 200.000 euro; con successivo decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata il vigore dell'obbligo, e quindi entro il 26 giugno 2014, il decreto sanciva che sarebbero state individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, con possibilità di estendere gli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili;
    il comma 15-bis dell'articolo 9 del decreto «milleproroghe» (decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2014 n. 15) ha infine disposto il rinvio dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 dell'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS);
    pur condividendo le finalità della norma in oggetto, ossia come l'uso del contante comporti per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione fiscale e delle norme antiriciclaggio, l'applicazione di tale norma al settore della vendita diretta a domicilio risulta assai critico;
    la definizione di «esercente» prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si riferisce al beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici e che questa definizione va ad aggiungersi al dettato dell'articolo 15, comma 4, della stessa legge che impone l'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;
    dal tenore letterale delle norme che regolano la professione di incaricato alla vendita diretta a domicilio (legge 17 agosto 2005, n. 173 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) si evidenzia come il soggetto che effettua l'attività di vendita e il beneficiario del pagamento sia l'azienda e non l'incaricato, soggetto che si limita a promuovere (e non a effettuare) la vendita, tanto che la «proposta di acquisto» o il «contratto di vendita» è tra l'azienda e il consumatore, mentre l'incaricato è l'intermediario dell'operazione di vendita;
    questo porta a concludere che il soggetto che dovrà dotarsi di terminale POS per l'accettazione del pagamento tramite Bancomat sia l'azienda e non i singoli incaricati anche nel caso in cui essi siano autorizzati dall'azienda a riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto, così come previsto dall’ articolo 4, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 173 («l'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento»);
    un'eventuale richiesta di dotare ogni singolo incaricato alla vendita di un terminale POS sarebbe d'altronde insostenibile per una serie di fattori intrinseci al settore, quali:
     a) l'elevato turnover degli incaricati, che si attesta intorno al 50 per cento annuo;
     b) il valore medio dell'ordine: oltre il 70 per cento riguarda transazioni inferiori ai 45 euro;
     c) il guadagno medio degli incaricati: oltre il 60 per cento guadagna meno di 600 euro l'anno;
     d) gli elevati costi economici, burocratici, organizzativi e logistici legati all'esigenza di garantire una gestione adeguata, sicura e capillare dei terminali di pagamento;
     e) la peculiare caratteristica degli incaricati alla vendita, che operano per il 60 per cento in regime di part-time per avere un reddito integrativo al bilancio familiare, mal si concilia con la complessità e la delicatezza di uno strumento di pagamento elettronico che finirebbe per essere un deterrente ad intraprendere l'attività di incaricato;
    va infine considerato che il settore si è già dotato di regole proprie che, di fatto, rendono già completamente tracciabili le transazioni: di norma per piccoli importi l'incaricato riscuote i pagamenti che poi trasmettere all'azienda tramite bollettino postale o bonifico bancario; nel caso di importi elevati (come per i beni durevoli quali aspirapolveri, elettrodomestici, e così via) il pagamento avviene o tramite finanziamento o con bonifico bancario da parte del cliente direttamente all'azienda,

impegna il Governo

a escludere la vendita diretta a domicilio dall'applicazione dell'obbligo di accettare pagamenti tramite Bancomat consentendo agli operatori del settore di continuare a operare senza ulteriori aggravi burocratici ed economici e a prorogare comunque l'entrata in vigore di quanto stabilito dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al 31 dicembre 2014.
9/2433/45Vignali.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

prestazione di servizi

vendita

vendita diretta

moneta elettronica

pagamento

industria elettronica

consumatore

evasione fiscale