Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014 MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/06/2014
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
La Camera,
premesso che:
a partire dal 1996, a seguito della legge n. 23 recante, «Norme sull'edilizia scolastica», alle province sono state assegnate le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, messa in sicurezza degli edifici, messa a norma degli impianti, costruzione di nuove scuole, spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed per i relativi impianti oltre che spese varie di ufficio e per l'arredamento delle aule;
con il decreto legislativo 112 del 1998, le province hanno ricevuto tutte le competenze relative alla programmazione dell'offerta formativa e alla pianificazione della rete scolastica, ed in particolare quelle relative a l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, i servizi di supporto organizzativo istruzione per gli alunni con handicap in situazione di svantaggio (trasporto disabili), il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature e la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
la mancata riqualificazione dell'edilizia scolastica si ripercuote sul livello di funzionalità e di qualità, nonché sul livello stesso di sicurezza delle istituzioni scolastiche, e che secondo alcune stime, in Italia l'11 per cento delle scuole non ha la certificazione di valutazione dei rischi, mentre una percentuale superiore all'82 per cento non ha il certificato di prevenzione incendi;
gli edifici scolastici in Italia sono circa 43.000 e il 44 per cento delle scuole è stato costruito in un periodo compreso fra il principio degli anni sessanta e il 1980;
il decreto in esame al comma 1 dell'articolo 48 dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno;
la disposizione normativa oggi prevista è il risultato di una serie di sollecitazioni volte a sensibilizzare e fronteggiare la mancata riqualificazione dell'edilizia scolastica, la datazione e la relativa caducità di numerose strutture, l'inadeguatezza più volte evidenziata delle risorse disponibili a una definitiva risoluzione dei problemi, anche a causa del vincolo del patto di stabilità;
la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», all'articolo 1, comma 85, stabilisce come le province, quali enti con funzioni di area vasta, tra le funzioni fondamentali che dovranno esercitare vi è anche quella della gestione dell'edilizia scolastica,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere in futuri provvedimenti appositi stanziamenti a favore dell'ente provinciale finalizzati a sostenere l'edilizia scolastica attraverso l'esclusione degli stessi, così come oggi previsto per i comuni dal decreto in esame, dai vincoli del Patto di stabilità interno.
9/2433/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi.
EUROVOC :sicurezza pubblica
norme per l'edilizia
istituto di istruzione
comune
sicurezza degli edifici