ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/06/2014
LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
Resoconto MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/06/2014
Resoconto MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

DISCUSSIONE IL 17/06/2014

RESPINTO IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/011
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    la revisione del regime fiscale di favore di cui hanno goduto fino ad oggi le rendite finanziarie, che ha fortemente contribuito ad accentuare la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, sembra finalmente essere entrata nell'agenda delle priorità politiche e programmatiche del Paese, tant’è che l'articolo 3 del provvedimento dispone l'aumento generalizzato dell'aliquota sulle rendite finanziarie, stabilendola al 26 per cento per tutti i tipi di reddito, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli di Stato, (consolidando così «la posizione di vantaggio» di questi ultimi rispetto ad altri tipi di investimenti);
    oltre al dilagante fenomeno dell'evasione fiscale, la forte disparità di trattamento esistente ancora oggi tra i redditi da lavoro ed i redditi da capitale rappresenta la principale fonte di ingiustizia fiscale, tanto meno tollerabile in una situazione di crisi sociale diffusa come l'attuale. Una riforma della tassazione della rendita finanziaria assumerebbe, pertanto, soprattutto in chiave redistributiva come fonte di nuove entrate fiscali e come di riqualificazione dell'apparato produttivo del Paese, un ruolo sempre più determinante;
    a partire dal 1998, nell'ambito di una riforma fiscale finalizzata alla riduzione della pressione fiscale sull'impresa, è stata data soluzione al problema dell'estensione dell'imposta personale sui redditi, sottraendo definitivamente dalla sua base imponibile larghissima parte delle rendite finanziarie per poi assoggettarle ad un organico sistema di regimi sostitutivi;
    in sede di suddetta riforma, lo strumento generale adottato, sia per i proventi finanziari delle imprese che per quelli delle famiglie, è stato quello dell'imposizione sostitutiva. Le rendite finanziarie, così, non rientrano nella base imponibile ordinaria dei redditi, ma vengono, in genere, tassate sulla base di regimi speciali;
    una prima ed immediata conseguenza del suddetto regime è che le stesse rendite si sottraggono al principio costituzionale della progressività tributaria, poiché tutti i soggetti pagano la stessa aliquota, indipendentemente dal patrimonio complessivo posseduto e dal flusso di risorse generato;
    oggi l'IRPEF, nata nelle intenzioni del legislatore come imposta sul reddito complessivo di un determinato soggetto, risulta essere nella pratica un tributo che colpisce i soli redditi da pensione e da lavoro dipendente proprio a causa dell'intervenuto fenomeno di erosione della sua base imponibile che ha portato, a seguito di graduali riforme, determinate categorie reddituali ad essere sottoposte a regimi sostitutivi particolarmente favorevoli (redditi da capitale), o a stimare determinati redditi tramite metodi forfetari (redditi fondiari);
    secondo la logica della comprehensive income tax, che dovrebbe governare tutti i regimi di imposizione diretta, un'imposta progressiva sul reddito per essere equa deve essere commisurata al reddito netto complessivo del soggetto, da qualunque fonte esso provenga, così come i singoli elementi che lo compongono devono essere determinati in modo omogeneo per tutte le categorie di reddito;
    una tassazione proporzionale dei redditi da capitale, che li assoggetta tutti alla stessa (seppur aumentata) aliquota, accresce la disuguaglianza rispetto ad una tassazione attuata con un'aliquota marginale sui redditi da capitale, come quella attuabile ricomprendendo tutti gli stessi redditi nella base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF;
    l'articolo 53 della Costituzione afferma i principi della «capacita contributiva» e della «progressività» ai quali è uniformato il nostro sistema tributario, i quali si fondano sul presupposto che all'aumentare del reddito il contribuente può privarsi con ugual sacrificio di una quota proporzionale più elevata del reddito stesso;
    nell'esercizio della delega fiscale di cui alla recente legge n. 23 dell'11 marzo 2014, il Governo deve attenersi, tra l'altro, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, ed anche se quest'ultimo precetto non è riferibile ad una singola imposta, come l'Irpef, è evidente che essa contribuisce più di tutte le altre a garantire la progressività dell'intero sistema;
    secondo il presidente emerito della Corte costituzionale, prof. Franco Gallo, ascoltato dalla commissione Finanze della Camera nell'ambito di una serie di audizioni sul sistema fiscale e i rapporti tra Fisco e contribuenti, il sistema tributario italiano non sarebbe più in grado di svolgere la funzione equitativa necessaria per contrastare le disuguaglianze ed andrebbe ripensato insieme al ruolo di uno Stato impositore che punti a una maggiore giustizia distributiva e, quindi, ad un più equo riparto della ricchezza, nel solco dei principi fissati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. Le nuove forme di imposizione dovrebbero consentire al sistema di recuperare gradualmente quel carattere di progressività del sistema che la globalizzazione ha concorso a mettere in crisi,

impegna il Governo

nell'ambito di una riforma del sistema tributario, a mantenere l'Irpef quale principale e privilegiato strumento di redistribuzione del reddito, facendo ricomprendere nella sua base imponibile, ai fini della determinazione della stessa, i redditi da capitale e da rendite finanziarie già assoggettate a regime sostitutivo ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi.
9/2433/11Melilla, Paglia, Lavagno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta sul reddito

imposta sulle persone fisiche

politica fiscale

riforma fiscale

esazione delle imposte

soppressione di posti di lavoro