ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02433/105

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014


Stato iter:
17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2014
MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2014

PARERE GOVERNO IL 17/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014

CONCLUSO IL 17/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02433/105
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 12-quater, inserito dal Senato In prima lettura, ridefinisce le scadenze per il versamento della prima rata della TASI con un regime derogatorio per l'anno 2014, novellando il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, già integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 marzo 201, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
    il regime derogatorio introdotto dal citato articolo 4, comma 12-quater, in particolare, stabilisce che il versamento della prima rata della TASI, per il solo anno 2014, debba essere effettuato: entro il 16 giugno 2014 per quei comuni che abbiano assunto le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni che i comuni entro il 23 maggio 2014, entro il 16 ottobre 2014 per i comuni che non abbiano assunto tali deliberazioni entro il 23 maggio 2014, ma comunque entro il 10 settembre 2014, infine, entro il 16 dicembre 2014, in un'unica soluzione, per i comuni ulteriormente ritardatari;
    si prevede altresì, per i soli comuni che non abbiano adottato le deliberazioni entro il 23 maggio 2014, l'erogazione, entro il 20 giugno 2014, di un contributo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo TASI, stimato ad aliquota base;
    alcuni comuni, pur avendo fissato le aliquote in tempo utile per il versamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, hanno stabilito autonomamente una scadenza successiva a tale data, facoltà invero prevista dal comma 688 dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo vigente fino al 5 maggio 2014;
    in attesa dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo ha varato un «decreto ponte», (decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2014, n. 132), che ricalca testualmente il contenuto dell'emendamento approvato al Senato, in modo da rendere operativo il rinvio prima della scadenza del 16 giugno, in attesa della conversione del presente provvedimento;
    l'eventuale annullamento delle delibere dei comuni che hanno già fissato una scadenza successiva al 16 giugno 2014 comporterebbe difficoltà finanziarie per i comuni e disagi per i contribuenti,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per consentire il rinvio del versamento della prima rata della TASI al 16 ottobre 2014 anche per quei comuni che, sebbene abbiano fissato le aliquote in tempo utile per la scadenza del 16 giugno 2014, ne abbiano stabilito una successiva, ferma restando l'esclusione dei medesimi comuni dal contributo spettante per ritardata fissazione delle aliquote.
9/2433/105Misiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta locale

comune