ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02385/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2014


Stato iter:
03/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/06/2014
REGGI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 03/06/2014

PARERE GOVERNO IL 03/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/06/2014

CONCLUSO IL 03/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02385/006
presentato da
DI STEFANO Marco
testo di
Martedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-ter dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede una riserva di posti a diverse categorie di soggetti che hanno partecipato ai precedenti concorsi oggetto di contenzioso;
    la Corte costituzionale «ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione a ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonea a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009);
    in tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004);
    si è sottolineato, insomma, nella giurisprudenza costituzionale, che il principio del pubblico concorso, pur non essendo incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno;
    è stata, in particolare, ritenuta insufficiente a giustificare la deroga la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), come pure la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006).» ( punto 2.1 del considerato in diritto della sentenza n. 52 del 2011),

impegna il Governo

a limitare la riserva di posti prevista a non più del 50 per cento dei posti che saranno complessivamente messi a bando.
9/2385/6Marco Di Stefano.

Classificazione EUROVOC:
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