ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02385/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 03/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/06/2014
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 03/06/2014
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2014
GIORGIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 03/06/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 03/06/2014


Stato iter:
03/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/06/2014
REGGI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 03/06/2014

PARERE GOVERNO IL 03/06/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/06/2014

CONCLUSO IL 03/06/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02385/010
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo di
Martedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame nel prevedere (il comma 2-ter dell'articolo 1, introdotto al Senato) una riserva di posti valevole per il prossimo corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici, individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva (laddove, ad esempio, fa riferimento a «soggetti ... che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto ... alcuna sentenza definitiva... contenzioso legato ai concorsi...» ovvero a un «limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il medesimo corso-concorso», con riferimento – che tuttavia appare incerto – alla riserva «autorizzata» dal medesimo comma in esame il quale tuttavia non la quantifica, rimettendo pertanto in toto all'amministrazione la fissazione della quota);
   il Comitato per la legislazione, nella seduta del 27 maggio 2014 – dopo aver stigmatizzato tale equivoca formulazione, suscettibile fra l'altro di ingenerare ulteriore futuro contenzioso – ha ritenuto fra l'altro, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, di dover includere nel proprio parere la condizione di riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, in modo che risultasse definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista, condizione che, tuttavia, non è stata accolta,

impegna il Governo

a individuare, in fase di attuazione del decreto-legge in esame, con chiarezza, il novero dei soggetti destinatari della riserva e le relative motivazioni.
9/2385/10Taglialatela, Sannicandro, Turco, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione della legge

regolamento