ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02373/067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAVAGNO FABIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
ZAN ALESSANDRO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
NARDI MARTINA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 20/05/2014


Stato iter:
20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/05/2014
NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 20/05/2014

PARERE GOVERNO IL 20/05/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014

CONCLUSO IL 20/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02373/067
presentato da
LAVAGNO Fabio
testo di
Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

   La Camera,
   premesso che:
    il 14 marzo 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale», che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano contratti di affitto in nero;
    la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disposizione che riguarda la cedolare secca sui contratti di locazione, in particolare i due commi 8 e 9, che stabilivano dei vantaggi per l'inquilino che procedeva alla legislazione nei casi in cui il contralto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge; quando in esso era indicato un importo inferiore a quello reale; o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;
    detti vantaggi consistevano nel fissare la durata della locazione in quattro anni più quattro, a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio, e nel ridurre il canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80 per cento inferiore ai valori di mercato);
    la sentenza della Corte costituzionale ha effetto retroattivo, e conseguentemente diventano nulli i contratti che sono stati registrati dagli inquilini o dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011;
    in Italia sono potenzialmente 500 mila i contratti irregolari che dal 2011 ad oggi potrebbero aver registrato il contralto di locazione in nero, così imponendo ai proprietari di subire la drastica riduzione del canone. Oggi tutte queste persone potrebbero essere costrette a pagare ai proprietari, con gli interessi, la parte di canone che hanno risparmiato;
    il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 2-ter, prevede positivamente una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati, ai sensi dei suddetti commi 8 e 9, articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 50/2014;
    alla luce quindi della suddetta misura, fino al 31 dicembre 2015, le migliaia di persone che hanno usufruito delle suddette norme che prevedevano agevolazioni per gli inquilini che emergevano da contratti a nero, ora dichiarate incostituzionali, sono tutelate e non rischiano di dover restituire i soldi;
    ciò rappresenta una prima importante risposta al problema emerso a seguito della sentenza, ma è indispensabile dare una risposta definitiva a tutela dei locatari interessati e recuperare lo spirito delle disposizioni oggetto delle medesima sentenza,

impegna il Governo

ad adottare fin da subito idonee iniziative legislative, volte a tutelare i locatari interessati e a recuperare lo spirito e le finalità delle norme oggetto della sentenza 50/2014 della Corte costituzionale, quali utili strumenti di contrasto all'evasione fiscale nell'ambito del mercato degli affitti, e ad estendere dette norme di contrasto non solo ai contratti di locazione per uso abitativo, ma anche a quelli per uso commerciale, in quanto identici gli obblighi tributari e l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale.
9/2373/67Lavagno, Piazzoni, Zan, Nardi, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Di Salvo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

locazione immobiliare

contratto