Legislatura: 17Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BIANCHI STELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 DECARO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MALISANI GIANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MARRONI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014 ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/05/2014 NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 20/05/2014
PARERE GOVERNO IL 20/05/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014
CONCLUSO IL 20/05/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), come integrato dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 cosiddetto DL «Fare»), prevede che tra gli «interventi di nuova costruzione» siano comunque da considerarsi anche «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti» previsti dalla lettera e.5);
l'articolo 10-ter del decreto in esame introdotto durante l'esame al Senato, interviene a modifica del citato articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
nonostante alcune sentenze del TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione abbiano stabilito che, se l'insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio, non si possa prescindere dal rilascio di autorizzazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche, con il citato articolo 10-ter del provvedimento in esame, si allargano ulteriormente le maglie del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, con il rischio che sia favorita in tal modo l'installazione di case mobili anche in aree vincolate senza l'obbligo del permesso di costruire,
impegna il Governo
a valutare gli effetti concreti della norma così come modificata e di conseguenza a valutare l'opportunità di apportare modifiche a tutela dell'ambiente e del territorio.
9/2373/62. Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Malisani, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):industria edile
infrastruttura turistica
ambiente di lavoro