ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02373/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 20/05/2014


Stato iter:
20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/05/2014
Resoconto NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 20/05/2014

PARERE GOVERNO IL 20/05/2014

DICHIARATO DECADUTO IL 20/05/2014

CONCLUSO IL 20/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02373/006
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari (senza oneri per lo Stato) incappati nella crisi del costruttore prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela degli acquirenti di immobili previsti dal suddetto decreto;
    all'articolo 13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo prevede) comma 1 prevede che per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
   a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;
   b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione;
    al comma 2 prevede che il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari;
    l'identificazione delle situazioni di crisi descritte al comma 2 dell'articolo 3, crisi che si concludono a seconda dei casi con l'alienazione dei beni attraverso procedure esecutive nell'ambito di procedure concorsuali o con altre procedure esecutive, non trovano riscontro al comma 2 dell'articolo 13;
    nel suddetto comma si ipotizza la concessione dell'indennizzo anche a chi ha riacquistato il bene in sede di procedura esecutiva nell'ambito di una procedura concorsuale, non prevedendo il caso in cui l'acquisto avvenga in una vendita all'asta in forza di un pignoramento (considerato all'articolo 3 come situazione di crisi), quindi in altra procedura esecutiva;
    questa disparità di trattamento tra vittime di crisi del costruttore provoca la drammatica esclusione dal Fondo di solidarietà per centinaia di famiglie;
    la norma necessita di una modifica al fine di eliminare questa ingiusta disparità;
    considerando che al Senato è stato approvato un emendamento del relatore 10.0.650 e un Ordine del Giorno G10.0.200,

impegna il Governo

ad emanare una modifica di interpretazione del comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del suddetto decreto non venga meno, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali o aggiudicazione all'asta avvenuti in qualunque procedure esecutiva.
9/2373/6Catalano.