ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02325/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 28/05/2014


Stato iter:
28/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/05/2014
DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/05/2014

PARERE GOVERNO IL 28/05/2014

RESPINTO IL 28/05/2014

CONCLUSO IL 28/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02325/021
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale sistema non prevede una valutazione del rapporto costo beneficio degli interventi psichiatrici e non utilizza indicatori di risultato affidabili. Il miglioramento della salute della popolazione non è verificato e il gradimento dell'offerta di trattamento non è misurata;
    il dato della semplice durata del tempo di attesa per il trattamento è ingannevole perché può celare un autentico rifiuto del servizio pubblico, perché considerato inadeguato e lontano dai bisogni della popolazione. In particolare, patologie di grandissima diffusione come la depressione non sono misurate, il costo sociale è basato su semplici congetture, e il costo per le famiglie è ignorato;
    non esistono dati sulla popolazione di pazienti psichiatrici non afferenti ai servizi di psichiatria pubblica e dati di prevalenza delle patologie psichiatriche tra i pazienti che utilizzano i servizi di pronto soccorso degli ospedali generali. I dati della epidemiologia misurata dall'Organizzazione mondiale della sanità indicano una patologia attesa numericamente molto maggiore di quella realmente trattata dal servizio psichiatrico pubblico. Il criterio della spesa sanitaria a piè di lista, ormai abbandonato da tutti gli stati evoluti, è ancora del tutto prevalente;
    è necessario verificare l'applicabilità di nuovi modelli di trattamento e definirne le procedure organizzative. E indispensabile quindi creare un sistema efficace di controllo della spesa sanitaria, dell'efficienza e della qualità del trattamento anche nella psichiatria, che sia in grado di modulare gli interventi in funzione delle necessità delle singole realtà regionali e locali,

impegna il Governo

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad istituire, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale con compiti di monitoraggio e predisposizione di linee guida in materia di tutela della salute mentale, nonché funzioni di raccordo tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni nel medesimo settore.
9/2325/21Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1997 0281

EUROVOC :

commissione ad hoc

malattia mentale

spese sanitarie