Legislatura: 17Seduta di annuncio: 224 del 07/05/2014
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/05/2014 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 07/05/2014 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 07/05/2014
PARERE GOVERNO IL 07/05/2014
DISCUSSIONE IL 07/05/2014
RESPINTO IL 07/05/2014
CONCLUSO IL 07/05/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, (TUB) dispone che: «Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente»;
il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, prevede che la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono concordare le modalità di condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 in sede di attività di vigilanza bancaria, anche in deroga alle disposizioni del richiamato comma 1, articolo 7, del TUB;
una deroga all'impossibilità di opporre il segreto all'autorità giudiziaria per le informazioni connesse ad indagini e procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente potrebbe risultare ostativa al celere e corretto esercizio delle competenze riservate all'Autorità giudiziaria,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di evitare che la deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, possa riguardare anche l'obbligo di informazione all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
9/2309/1. Villarosa.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA ), DL 1993 0385
EUROVOC :sicurezza e sorveglianza
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