ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02309/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 224 del 07/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2014


Stato iter:
07/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/05/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/05/2014
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 07/05/2014

PARERE GOVERNO IL 07/05/2014

DISCUSSIONE IL 07/05/2014

RESPINTO IL 07/05/2014

CONCLUSO IL 07/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02309/001
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 7 maggio 2014, seduta n. 224

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, (TUB) dispone che: «Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente»;
    il comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, prevede che la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono concordare le modalità di condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 in sede di attività di vigilanza bancaria, anche in deroga alle disposizioni del richiamato comma 1, articolo 7, del TUB;
    una deroga all'impossibilità di opporre il segreto all'autorità giudiziaria per le informazioni connesse ad indagini e procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente potrebbe risultare ostativa al celere e corretto esercizio delle competenze riservate all'Autorità giudiziaria,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di evitare che la deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, possa riguardare anche l'obbligo di informazione all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
9/2309/1Villarosa.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA ), DL 1993 0385

EUROVOC :

sicurezza e sorveglianza

banca

pubblica amministrazione