ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02213/004

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 208 del 09/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 09/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FURNARI ALESSANDRO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014
LABRIOLA VINCENZA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014
TACCONI ALESSIO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014
ZACCAGNINI ADRIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014


Stato iter:
09/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/04/2014
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/04/2014

ACCOLTO IL 09/04/2014

PARERE GOVERNO IL 09/04/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/04/2014

CONCLUSO IL 09/04/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02213/004
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del provvedimento recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo così come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 si rileva che l'articolo 12 comma 2 prevede che «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.»;
    il problema non nasce dalla quantità delle firme da raccogliere, ma dalla loro distribuzione interna. Il legislatore del 1979 ha individuato un criterio di proporzionalità facendo riferimento alle circoscrizioni. Infatti ha previsto che bisogna raccogliere almeno 30 mila firme, e non più di 35 mila, in ciascuna delle cinque circoscrizioni, indipendentemente dal diverso numero di abitanti e votanti;
    il successivo comma 3 dell'articolo 12 della legge sopra citata prevede inoltre che «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.»;
    il che significa che tanto una regione grande come la Lombardia (9.389.000 abitanti secondo il recente censimento) e una regione piccola come la Valle d'Aosta con poco più di 128.000 abitanti sono considerate alla stessa stregua. In entrambe si devono raccogliere 3 mila firme;
    se questo non dovesse accadere la lista non potrebbe partecipare alla competizione elettorale compromettendo in tal modo il diritto alla libera partecipazione alla determinazione della politica nazionale sancito dall'articolo 49 della Costituzione;
    sarebbe opportuno che il criterio della proporzionalità facesse riferimento al numero di abitanti di ciascuna regione stabilendo in tal modo soglie diverse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative dirette a modificare le previsioni dell'articolo 12, secondo e terzo comma al fine di prevedere un criterio di proporzionalità che tenga conto del numero di abitanti per regioni garantendo in tal modo la libera partecipazione di tutti i cittadini organizzati in partiti politici a concorrere a determinare la politica nazionale ed i propri rappresentanti al Parlamento europeo così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.
9/2213/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Catalano, Furnari, Labriola, Tacconi, Zaccagnini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1979 0018

EUROVOC :

elezioni europee

revisione della legge

lista elettorale