ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02213/001

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 208 del 09/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: SANNA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELONI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
SCANU GIAN PIERO PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
CANI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014


Stato iter:
09/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/04/2014
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/04/2014
Resoconto SANNA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/04/2014

PARERE GOVERNO IL 09/04/2014

DISCUSSIONE IL 09/04/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/04/2014

CONCLUSO IL 09/04/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02213/001
presentato da
SANNA Francesco
testo di
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina l'elezione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo, introducendo alcune norme a garanzia della rappresentanza di genere, e alcune disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014;
    tuttavia, tale legge, più volte oggetto di modifiche nel corso degli anni, presenta ancora un’ importante lacuna, data dall'incertezza della rappresentanza che ogni circoscrizione – in cui è diviso il Paese – andrà ad esprimere in esito al risultato elettorale;
    secondo la legge n. 18 del 1979 e successive modifiche, infatti, i seggi assegnati a ogni circoscrizione in funzione della popolazione residente possono «migrare» ad altre aree territoriali per effetto della particolare tecnica di attribuzione dei parlamentari eletti che, invece, è determinata secondo il criterio dei voti validi espressi, e dunque in base all'affluenza alle urne. Inoltre, la stessa definizione territoriale delle circoscrizioni, laddove si uniscono regioni più popolate con altre meno abitate, può ulteriormente accentuare questo limite della legge e i suoi effetti di alterazione della rappresentanza democratica;
    la stessa Corte costituzionale nel 2010 è intervenuta con la sentenza n. 271 del 22 luglio, ravvisando elementi di contraddizione tra il criterio dell'assegnazione della rappresentanza parlamentare secondo il criterio della popolazione residente (articolo 2, legge n. 18 del 1979), e la concreta attribuzione secondo il criterio dei voti validi espressi (articolo 21, legge del 1979); questa contraddizione ha prodotto, nelle elezioni del 2009, la mancata attribuzione di due seggi della circoscrizione isole e di tre seggi della circoscrizione sud – pari rispettivamente ad un quarto e un sesto del totale della rappresentanza – così determinando una significativa alterazione della medesima;
    successivamente, anche il Consiglio di Stato ha avuto occasione di intervenire in merito al contrasto tra gli articoli 2 e 21 della legge elettorale europea, e ha stabilito che essa dovesse essere interpretata in maniera sistematica e integrata con le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, e che, pertanto, anche l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 21 della legge n. 18 del 1979 andasse vincolata alla circoscrizione territoriale;
    va altresì ricordato che la stessa normativa europea che disciplina l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, prevede espressamente che «In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto»;
    tuttavia, attualmente la quinta circoscrizione elettorale finisce per rendere difficile, o addirittura impedire, il rapporto tra eletto al Parlamento europeo e ambito territoriale rappresentato,

impegna il Governo

   in occasione delle prossime elezioni europee, ad adottare, per quanto di sua competenza, le direttive o gli atti amministrativi che ritenga idonei per recepire l'orientamento del Consiglio di Stato volto a risolvere l'attuale contrasto tra l'articolo 2 e l'articolo 21 delle legge in vigore, nel senso di una loro interpretazione sistematica e integrata con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e che quindi vincolino anche l'attribuzione dei seggi alla circoscrizione territoriale;
    ad adottare ogni iniziativa utile volta a sostenere la proposta di dividere, a partire dal 2019, la circoscrizione denominata Isole in due nuove circoscrizioni che, attraverso la scomposizione della rappresentanza, possano assicurare un rapporto più diretto tra eletto al Parlamento europeo e territori di provenienza, anche sostenendo politicamente e formalmente eventuali analoghe proposte avanzate dal Parlamento e di cui si auspica una rapida calendarizzazione.
9/2213/1Francesco Sanna, Marco Meloni, Scanu, Pes, Marrocu, Cani, Mura, Giovanna Sanna.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1957 0361, L 1979 0018

EUROVOC :

ripartizione dei seggi

diritto elettorale

elezioni europee

revisione della legge