ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02096/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 177 del 20/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILOZZI NAZZARENO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 20/02/2014


Stato iter:
20/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 20/02/2014
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 20/02/2014
AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/02/2014

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 20/02/2014

PARERE GOVERNO IL 20/02/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/02/2014

CONCLUSO IL 20/02/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02096/003
presentato da
PILOZZI Nazzareno
testo di
Giovedì 20 febbraio 2014, seduta n. 177

   La Camera,
   in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
   premesso che:
    al capo III del provvedimento, recante la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta, in particolare all'articolo 10, sono specificati quali sono i partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché i limiti alla contribuzione volontaria;
    al comma 1 del citato articolo, si prevede che i partiti ammessi, a richiesta, al finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale, nonché alla ripartizione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono quelli iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (requisito introdotto nell'esame del provvedimento da parte del Senato);
    tale previsione appare in contrasto con le successive disposizioni del medesimo comma, con ciò introducendo una contraddizione interna alla norma medesima circa i requisiti soggettivi per accedere all'uno o all'altro registro;
   considerato che:
    non può rimanere inconsiderata la volontà di un cittadino di contribuire con un regime di detrazione previsto ad un partito che ha i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, come anche di destinare il due per mille del proprio reddito ad un partito che abbia rappresentanti presso il Parlamento europeo, ma non al Parlamento nazionale, come previsto dalla lettera b) del medesimo comma,

impegna il Governo

ad intervenire, previa verifica degli effetti applicativi, a livello normativo al fine di rimuovere le contraddizioni descritte in premessa.
9/2096/3Pilozzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

partito politico

rappresentanza politica

detrazione fiscale

parlamentare