Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2014 Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
NON ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 28/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
la rivalutazione delle quote azionarie e i dividendi, di cui al titolo II del provvedimento al nostro esame, fanno capo alla funzione pubblica di Banca d'Italia, e non si capisce perché i benefici di tale funzione pubblica, svolta dalla banca centrale in condizione di monopolio per legge dello Stato (utili fatti comprando titoli – di Stato e non – in momenti di stress di mercato; utili derivanti dalla gestione del patrimonio conferito), devono andare a dei privati;
la ricchezza accumulata dalla Banca d'Italia appartiene ai cittadini italiani e non può andare a dei privati. In sostanza, tutti gli utili della Banca d'Italia derivano direttamente o indirettamente dallo sfruttamento di un bene pubblico. I soggetti privati titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia non possono dunque vantare alcun diritto sui quegli utili;
l'operazione consentirà agli istituti di credito di presentare una forza patrimoniale superiore a quella attuale; siamo sul terreno della «finanza creativa» che certo non aiuta a ristabilire un clima di fiducia tra gli investitori e tra gli stessi istituti di credito, venendo a mancare la necessari trasparenza dei bilanci;
l'articolo 6, comma 5, del provvedimento al nostro esame prevede alla lettera c) al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti, prevede un periodo di adeguamento non superiore a 35 mesi, pertanto sarebbe opportuno che prima della fine di tale periodo gli istituti di credito si astenessero da computare nel proprio capitale di riserva le quote azionarie rivalutate,
impegna il Governo
a vigilare, anche prendendo le opportune iniziative legislative, affinché le quote azionarie rivalutate facenti riferimento al capitale di Banca d'Italia e possedute dagli istituti di credito, nonché le somme eventualmente derivanti dalla loro vendita ad altri soggetti privati o dal loro riacquisto da parte della Banca d'Italia ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto al nostro esame, non siano valutate ai fini della determinazione del capitale di riserva degli istituti stessi prima dell'esercizio finanziario 2017.
9/1941/32. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Melilla, Marcon.
EUROVOC :garanzia degli investimenti
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