ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARCON GIULIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/01/2014
Resoconto MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2014

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/030
presentato da
MARCON Giulio
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge in esame, come modificato durante l'esame del decreto-legge al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia;
    in particolare, il comma 1 ribadisce che la Banca d'Italia è:
   istituto di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge n. 375 del 1936 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
   banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
   autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013;
    inoltre, la norma ribadisce che la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, analogamente a quanto previsto per la BCE dall'articolo 282, paragrafo 3, del Trattato UE;
    l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell'autunno 2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell'unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Le sue componenti saranno il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
    la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» (COM(2012) 777), che descrive in dettaglio gli elementi e le tappe necessari per un'Unione bancaria, economica, fiscale e politica a pieno titolo;
     il cosiddetto «pacchetto sull'Unione bancaria», sul quale la discussione tra i partner europei è ancora molto aperta, comprende:
   1) la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
   2) l'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);
   3) le proposte sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche per affrontare le conseguenze di eventuali dissesti di enti creditizi, definendo un quadro efficace di gestione ordinata dei fallimenti bancari ed evitando il contagio ad altri enti;
    l'Unione bancaria per essere fattibile si deve inserire in un progetto più ampio di unione fiscale e politica, anche perché, per funzionare ed essere credibile, deve potere contare su risorse che solo un vero e proprio bilancio federale può assicurare. Il corretto funzionamento della Unione bancaria richiede, infatti, l'introduzione di un finanziamento di ultima istanza di natura fiscale e, quindi, una qualche forma di bilancio federale, con rilevanti cessioni di sovranità dagli Stati nazionali al «governo federale»,

impegna il Governo:

   a sostenere la rapida approvazione ed attuazione delle misure per la realizzazione di un'effettiva e completa Unione bancaria europea che includa un sistema centralizzato di vigilanza anche sulle banche di importanza nazionale e regionale, ma anche:
    1) un quadro comune sugli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
    2) un fondo di garanzia europeo unico dei depositi bancari;
    3) la creazione di un'Autorità europea unica e di un fondo unico di risoluzione per la gestione delle crisi bancarie.
9/1941/30Marcon, Paglia, Boccadutri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

sicurezza e sorveglianza

garanzia di credito

banca

bilancio

Unione europea