ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICCIATTI LARA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2014
Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

DISCUSSIONE IL 28/01/2014

RESPINTO IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/028
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento al nostro esame, così come modificato dal Senato, individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'istituto;
    si tratta in particolare di:
   banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle banche con la sola sede legale italiana, nonché a quelle aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
   imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle imprese assicurative con la sola sede legale italiana, ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
   fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;
   enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia; rispetto alla norma vigente, è introdotta la possibilità di partecipazione da parte dei fondi pensione (istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005). Rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, le modifiche al Senato hanno escluso la possibilità di partecipare al capitale per i fondi pensione istituiti in UE ai sensi dell'articolo 15-ter dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005;
    la norma chiarisce altresì che tutte le banche possono partecipare al capitale dell'istituto, mentre in precedenza solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote;
    il comma 4-bis dispone che, ove le banche e le imprese di assicurazione partecipanti al capitale della Banca d'Italia dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si proceda alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dalle norme, con sospensione del relativo diritto di volo fino alla vendita delle predette quote;
    di conseguenza, con le modifiche apportate al Senato viene esclusa – rispetto al testo originario della norma – la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;
    si sottolinea il caso di istituti quali BNL – BNP Paribas o Assicurazioni Generali, che hanno sede in Italia, ma il cui capitale azionario è in possesso di società non italiane;
    lo stesso relatore ha sottolineato come egli non ritenga che la partecipazione di soggetti esteri al capitale della Banca debba risultare problematica, pur rilevando come ai rilievi critici espressi in merito da parte della Bundesbank si possa replicare che è comunque libera la possibilità per tutti gli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità, di investire in azioni dei soggetti partecipanti al capitale della Banca d'Italia;
    dunque, se si vuole applicare realmente la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4 ed assicurare il possesso di quote della Banca esclusivamente da parte di società italiane, bisognerebbe effettuare verifiche puntuali sul controllo di fatto esercitato da società o gruppi stranieri sui partecipanti al capitale della stessa Banca;
    in ogni caso sarebbe opportuno verificare la compatibilità della modifica così intervenuta con la disciplina europea,

impegna il Governo

a chiarire con un'apposita comunicazione al Parlamento se gli organismi dell'Unione europea autorizzano la messa in opera di tale disposizione, ed in caso affermativo, come intenda procedere per rendere effettiva l'applicazione di tale disposizione e quale amministrazione pubblica intenda attivare per compiere verifiche sul controllo di fatto esercitato o meno da società o gruppi stranieri sui partecipanti al capitale della Banca d'Italia.
9/1941/28Pannarale, Ricciatti, Boccadutri, Paglia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

banca

partecipazione

pensione complementare