Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/01/2014 Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2014 Resoconto LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 27/01/2014
NON ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 28/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che: «ciascun partecipante non può possedere, direttamente a indirettamente, una quota del capitale della Banca d'Italia superiore al 3 per cento. (...) Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia»;
queste ultime previsioni dovrebbero indurre gli istituti di credito e le assicurazioni proprietari di quote eccedenti il limite del 3 per cento quali Intesa S. Paolo (quota eccedente pari al 27,3 per cento), Unicredit (quota eccedente pari a 19,1 per cento), Generali (quota eccedente pari al 3,3 per cento), eccetera a dismettere le proprie quote in eccesso;
l'articolo 6, comma 5, lettera c), prevede che per un periodo di adeguamento di trentasei mesi non spetti per tali quote in eccesso il diritto di voto mentre, viceversa, sono riconosciuti i relativi dividendi;
tutti gli utili della Banca d'Italia derivano direttamente o indirettamente dallo sfruttamento di un bene pubblico. I soggetti privati titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia non potrebbero dunque vantare alcun diritto sugli utili dell'istituto né usufruire dei vantaggi della rivalutazione delle loro quote di partecipazione al capitale;
è singolare il parallelismo tra tale periodo di godimento dei dividendi che potranno essere pari a 450 milioni annui (il 6 per cento del capitale rivalutato) e la possibilità degli istituti di credito che beneficeranno della rivalutazione di pagare l'imposta sostitutiva (con l'aliquota super agevolata del 12 per cento) in tre rate annuali;
di fatto i dividendi pagheranno l'imposta e gli istituti di credito potrebbero ricevere un incremento di capitale praticamente pari a 7,5 miliardi a costo zero,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative normative al fine di ottenere il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dai soggetti partecipanti al capitale della Banca d'Italia in conseguenza della rivalutazione di tale capitale in un'unica rata.
9/1941/23. Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.
EUROVOC :svalutazione del capitale
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