ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 27/01/2014
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/002
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento, prevede che, l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile per i quali non è dovuta la seconda rata deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile per i quali non è dovuta la seconda rata, sia versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014;
    in molti casi, l'applicazione della citata imposta, denominata «mini-Imu», determina il pagamento di un importo di esigua entità i cui costi di gestione, da parte degli enti locali potrebbero ricadere sui contribuenti costretti a sopportare oneri talvolta superiori all'imposta dovuta;
    in particolare, i cittadini, nel mese di gennaio, sono tenuti a pagare sia la cosiddetta mini-Imu, sia la maggiorazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares, relativo al 2013 creando non poche complicazioni procedurali e burocratiche per i contribuenti;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli enti locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Finanziaria 2003), stabiliscono la soglia minima per l'esigibilità di ciascun tributo locale; in caso di inottemperanza, si applica la disciplina di cui al medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002, che fissa la soglia minima per la riscossione dei tributi erariali locali a 12 euro;
    l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
    l'articolo 1, comma 736, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modificando l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha eliminato il riferimento all'importo minimo per gli accertamenti comunali,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso un intervento legislativo, che i comuni possano, nell'ambito della propria autonomia, stabilire la detraibilità della cosiddetta Mini-Imu, di cui all'articolo 1 comma 5 del presente provvedimento, da quanto dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9/1941/2Fragomeli, Causi, Basso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta locale

comune

contribuente