ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 27/01/2014
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2014
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 28/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2014
Resoconto PILOZZI NAZZARENO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2014

NON ACCOLTO IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

DISCUSSIONE IL 28/01/2014

RESPINTO IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/019
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 5 dell'articolo 6, nel prevedere l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998 (articolo 10, comma 2), entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (ovvero entro il 30 maggio 2014);
    la norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario. Anche a seguito delle modifiche apportate al Senato, tali principi criteri direttivi prevedono, in particolare, alla lettera d) di abrogare la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra gli investitori autorizzati a detenere appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4 (banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti italiani);
    lo Statuto della Banca, all'articolo 19, comma 3, lettera l), prevede che il Consiglio vigili sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca, nonché sulla ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile;
    tuttavia il nuovo Statuto non contiene la sanzione dell'annullabilità della cessione delle quote,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, al fine di ristabilire la sanzione dell'annullabilità della cessione delle quote qualora l'investitore che entra in possesso di quote del capitale dell'istituto non rispetti i requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile.
9/1941/19Scotto, Boccadutri, Melilla, Paglia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione centrale

banca