Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 27/01/2014 Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2014 Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' INTERVENTO GOVERNO 28/01/2014 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 28/01/2014 Resoconto PILOZZI NAZZARENO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 27/01/2014
NON ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 28/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 6, nel prevedere l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998 (articolo 10, comma 2), entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (ovvero entro il 30 maggio 2014);
la norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario. Anche a seguito delle modifiche apportate al Senato, tali principi criteri direttivi prevedono, in particolare, alla lettera d) di abrogare la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra gli investitori autorizzati a detenere appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4 (banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti italiani);
lo Statuto della Banca, all'articolo 19, comma 3, lettera l), prevede che il Consiglio vigili sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca, nonché sulla ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile;
tuttavia il nuovo Statuto non contiene la sanzione dell'annullabilità della cessione delle quote,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative anche legislative, al fine di ristabilire la sanzione dell'annullabilità della cessione delle quote qualora l'investitore che entra in possesso di quote del capitale dell'istituto non rispetti i requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile.
9/1941/19. Scotto, Boccadutri, Melilla, Paglia.
EUROVOC :amministrazione centrale
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