ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/167

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: TINAGLI IRENE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 27/01/2014


Stato iter:
29/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/01/2014
Resoconto TINAGLI IRENE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 29/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/01/2014

DISCUSSIONE IL 29/01/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2014

ACCOLTO IL 29/01/2014

PARERE GOVERNO IL 29/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/01/2014

CONCLUSO IL 29/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/167
presentato da
TINAGLI Irene
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia: banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione;
    ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ciascun partecipante non può possedere una quota capitale superiore al 3 per cento, né direttamente, né indirettamente;
    il successivo comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma; per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia,

impegna il Governo:

   ad intervenire quanto prima con un provvedimento che applichi a tutte le quote che eccedono i limiti del 3 per cento fissati al comma 5 l'imputazione dei dividendi a riserve statutarie della Banca d'Italia, ristabilendo così un reale incentivo alle banche private detentrici di suddette quote a cederle entro i tempi previsti per legge;
   a raccomandare alla Banca d'Italia di assicurare che nell'esercizio della facoltà di acquisto temporaneo delle proprie quote di capitale e di successiva cessione, finalizzata a favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati al comma 5 dell'articolo 4, il prezzo di rivendita non sia inferiore a quello del precedente acquisto, e che il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione sia differito al momento dell'effettivo realizzo da parte di Banca d'Italia;
   a invitare altresì la Banca d'Italia, sempre nell'ambito dell'esercizio della predetta facoltà, a contrarre nella misura massima possibile l'intervallo temporale tra l'acquisto temporaneo e la successiva cessione.
9/1941/167Tinagli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

prezzo d'acquisto

prezzo di vendita

banca

diritto di voto

quota di produzione