Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: TINAGLI IRENE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/01/2014 Resoconto TINAGLI IRENE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA DICHIARAZIONE GOVERNO 29/01/2014 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) PARERE GOVERNO 29/01/2014 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/01/2014
DISCUSSIONE IL 29/01/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/01/2014
ACCOLTO IL 29/01/2014
PARERE GOVERNO IL 29/01/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/01/2014
CONCLUSO IL 29/01/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia: banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione;
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ciascun partecipante non può possedere una quota capitale superiore al 3 per cento, né direttamente, né indirettamente;
il successivo comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma; per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia,
impegna il Governo:
ad intervenire quanto prima con un provvedimento che applichi a tutte le quote che eccedono i limiti del 3 per cento fissati al comma 5 l'imputazione dei dividendi a riserve statutarie della Banca d'Italia, ristabilendo così un reale incentivo alle banche private detentrici di suddette quote a cederle entro i tempi previsti per legge;
a raccomandare alla Banca d'Italia di assicurare che nell'esercizio della facoltà di acquisto temporaneo delle proprie quote di capitale e di successiva cessione, finalizzata a favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati al comma 5 dell'articolo 4, il prezzo di rivendita non sia inferiore a quello del precedente acquisto, e che il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione sia differito al momento dell'effettivo realizzo da parte di Banca d'Italia;
a invitare altresì la Banca d'Italia, sempre nell'ambito dell'esercizio della predetta facoltà, a contrarre nella misura massima possibile l'intervallo temporale tra l'acquisto temporaneo e la successiva cessione.
9/1941/167. Tinagli.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )
EUROVOC :prezzo d'acquisto
prezzo di vendita
banca
diritto di voto
quota di produzione