ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01710/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 132 del 05/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2013


Stato iter:
05/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/12/2013
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/12/2013

PARERE GOVERNO IL 05/12/2013

DICHIARATO DECADUTO IL 05/12/2013

CONCLUSO IL 05/12/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01710/006
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Giovedì 5 dicembre 2013, seduta n. 132

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la ratifica dell'Accordo tra il nostro Paese, l'Albania e la Grecia sul progetto «Trans Adriatic Pipeline»;
    come riportato nelle relazioni che accompagnano il provvedimento, esso rappresenta l'approdo di una «intensa attività negoziale» delle diplomazie dei tre Paesi interessati, preceduto dalla firma di un Memorandum of Understanding siglato a New York già nel settembre del 2012;
    a detto memorandum – utile a dar seguito alle richieste di esenzione dal «Third Party Access» (TPA), già pervenute all'Italia dal Consorzio Trans Adriatic Pipeline (TAP) – è seguito l'accordo vero e proprio, sottoscritto ad Atene il 13 febbraio 2013;
    il TAP, letteralmente «Condotta che attraversa l'Adriatico» – come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – è una infrastruttura per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'Area del Caspio verso l'Europa, passando per la Grecia e l'Albania;
    TAP è anche l'acronimo della società «Trans Adriatic Pipeline AG» – costituita in Svizzera con capitale privato svizzero, norvegese e tedesco;
    tra le motivazioni principali che hanno portato il Governo italiano alla sottoscrizione di detto Accordo vi è la convinzione che il progetto TAP costituisca un utile strumento per diversificare le fonti energetiche e i fornitori d'energia, con conseguenti ricadute positive sia sul cosiddetto «costo della bolletta energetica» che sul piano occupazionale;
    l'azione di diversificazione delle fonti energetiche di cui sopra è stata oggetto di ufficiali decretazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i quali, con decreto interministeriale del marzo 2013, hanno adottato la nuova Strategia energetica nazionale (SEN) che prevede – come si legge nella sezione 5 dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento – l'inserimento del – TAP tra i progetti strategici contenuti nella SEN;
    per questi motivi il Governo italiano ritiene che il TAP, entro il 2020, contribuirà a una significativa riduzione dei costi energetici, a una maggiore sicurezza, nonché a una minore dipendenza di approvvigionamento e alla crescita economica, grazie a circa 180 miliardi di investimenti relativi alla realizzazione dell'opera fino al 2020;
    al momento della sottoscrizione dell'Accordo, il Consorzio Shah Deniz, che gestisce il giacimento di gas azero, non aveva ancora scelto a quale progetto di conduzione assegnare la propria estrazione;
    tuttavia, solo poche settimane addietro, detto consorzio ha scelto definitivamente il progetto del gasdotto TAP;
    il Comitato per la valutazione di impatto ambientale della Regione Puglia ha già valutato negativamente il progetto innanzi citato;
    all'interno del disegno di legge in titolo, così come nel raccordo di cui si permette la ratifica, non sono affrontati i problemi relativi all'impatto ambientale conseguenti alla realizzazione del progetto medesimo;
    allo stesso modo, né l'accordo né il disegno di legge prevedono disposizioni di alcun tipo in favore delle popolazioni residenti nell'area in cui insisteranno le strutture necessarie al funzionamento dell'opera prevista;
    le ricadute positive in termini occupazionali non sono altro che previsioni destituite di ogni fondamento, come ampiamente emerso dalle audizioni dei rappresentanti dell'azienda interessata, svolte nelle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica;
    al netto di valutazioni di carattere generale sulla scelta di politica energetica adottata dal nostro Paese sottoscrivendo detto Accordo, così come di valutazioni di dettaglio sulla valenza del progetto in termini di rispetto dell'ambiente in cui andrà ad insistere, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo ritengono che alle popolazioni locali siano in ogni caso da destinare royalties e/o, più in generale, i proventi della tassazione sulle attività di produzione e commercializzazione che si creeranno con l'avviamento del progetto in titolo;
    la SEN adottata dal nostro Paese rappresenta una troppo debole risposta alle richieste europee in materia di approvvigionamento di energia, che richiedono un maggior utilizzo delle energie rinnovabili, e non tutela sufficientemente l'Italia dalla dipendenza energetica dagli altri Paesi; una auspicata e coraggiosa Strategia energetica nazionale orientata alle energie rinnovabili non riterrebbe infatti il TAP un'opera strategica;
    l'articolo 6 dell'Accordo – che impegna gli Stati contraenti ad «adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, compresa la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie» – è in evidente antinomia con le norme nazionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
    non si comprende infatti come il Governo, nella sua veste di contraente di detto Accordo internazionale, possa impegnarsi a facilitare le autorizzazioni e, contemporaneamente, imparzialmente valutare, nel rispetto della normativa comunitaria, l'impatto ambientale del medesimo progetto;
    la valutazione di impatto ambientale (VIA) nazionale è stata introdotta in Italia sulla base di norme che traggono origine dalla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337 del 1985, modificata ed integrata dalla direttiva CEE 97/11;
    secondo la normativa comunitaria i progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente, inteso come ambiente naturale e ambiente antropizzato, devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base a determinate categorie progettuali e secondo specifiche procedure;
    parimenti, anche la valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta a livello comunitario dalla direttiva europea 2001/42/CE che riguarda «la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale» con l'obiettivo di perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo che guidano la trasformazione del territorio;
    in particolare, la valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati nei piani siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile e che le azioni previste nella struttura degli stessi siano idonee al loro raggiungimento;
    l'Italia ha recepito le direttive europee in materia ambientale attraverso il decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. «Codice ambientale») che nella parte seconda disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA),

impegna il Governo

   laddove il progetto in titolo dovesse passare alla fase della realizzazione delle opere, a porre in essere ogni opportuna azione, anche di carattere legislativo, volta ad assicurare che i proventi della tassazione delle medesime attività produttive e/o di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione connessi al progetto in titolo, siano destinati alla manutenzione del territorio nelle aree in cui insisteranno gli insediamenti;
   ad applicare rigorosamente la normativa nazionale ed europea relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), non escludendo nell’iter decisionale anche la possibilità dell'opzione zero con l'annullamento del progetto stesso;
   a richiedere al Consorzio TAP, preventivamente, la sospensione dell'attuale progetto e la revisione condivisa del tracciato attraverso il coinvolgimento delle istituzioni regionali e degli enti locali, delle istituzioni tecniche e delle popolazioni locali;
   a intervenire con tutti gli strumenti normativi necessari per affermarsi come attore principale in tutti i processi decisionali, tecnici e politici, che coinvolgono la parte di progetto di gasdotto che interessa e attraversa il suolo italiano;
   stante l'esorbitante trasporto di gas, molto superiore alle esigenze nazionali, a valutare quali possibili contropartite economiche debbano essere chieste all'Europa per il passaggio del gasdotto sul nostro territorio;
   a valutare i quantitativi di importazione di gas sul territorio nazionale su base annuale con previsione sino al 2030.
9/1710/6Crippa, Sibilia, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Tacconi, Del Grosso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impatto ambientale

protezione dell'ambiente

politica energetica

distribuzione d'energia

ratifica di accordo

energia rinnovabile

trasporto tramite condotto