ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01628/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 03/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 03/10/2013
DI GIOIA LELLO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 03/10/2013
LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 03/10/2013


Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 03/10/2013
Resoconto BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/10/2013
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
 
PARERE GOVERNO 03/10/2013
Resoconto BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/10/2013

NON ACCOLTO IL 03/10/2013

PARERE GOVERNO IL 03/10/2013

RESPINTO IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01628/030
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento integra l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio – che prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari, l'esercizio del commercio – affidando alle direzioni generali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze l'adozione di determinazioni che contrastino l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, senza prevedere alcuna forma di intesa con gli enti locali ove i beni insistono;
    le norme introdotte elevano a rango legislativo disposizioni già vigenti nell'ordinamento e contenute nella direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, adottata sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    quello sancito dall'articolo 52 è un potere-dovere che conferisce ai comuni, sentito il soprintendente, il potere di individuare le aree di cui sopra;
    la potestà conformativa che il comune può esercitare su tali aree è del tutto differente rispetto alle funzioni di tutela istituite dal codice, trattandosi di una protezione ulteriore e che risponde ad esigenze fondamentalmente di decoro, oltre che di protezione;
    nell'esercizio di tale potere, possono essere anche imposti contenuti determinati o modalità specifiche all'esercizio delle attività commerciali; esso dunque si caratterizza come potere conformativo, attraverso cui il comune può esercitare un controllo sulle tipologie di attività commerciali esercitabili in queste aree;
    la disapplicazione di tale norma ha portato all'emanazione da parte del Ministero della direttiva della 9 novembre 2007, finalizzata al controllo dell'abusivismo commerciale e del commercio ambulante. Tale provvedimento richiede che le direzioni regionali e le soprintendenze adottino ogni occorrente iniziativa di competenza per garantire la puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 52 del codice, «in termini di massima condivisione con le stesse amministrazioni comunali» per riqualificare le aree urbane, procedendo dunque ad una «complessiva rivisitazione» «del contesto autorizzativi» inerente le attività commerciali, in special modo ambulanti;
    l'ampiezza dei poteri comunali attribuiti dalla norma richiamata è chiarita dal Tar Veneto, 18 giugno 2009, n. 1842, secondo cui; «le funzioni che l'amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia involgono l'esercizio di un'ampia ed estesa, quanto ad interessi coinvolti, discrezionalità, posto che i compiti dell'amministrazione non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree nelle quali l'esercizio del commercio può essere praticato ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi di tale attività, e di tutte le eventuali restrizioni e forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere con riferimento alle determinazioni da adottare ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto in esame, ad intese tra le direzioni regionali, le sopraintendenze e gli enti locali dal momento che questi ultimi sono chiamati dalle norme costituzionali, legislative nazionali e in molti casi anche regionali a svolgere un ruolo primario nella valorizzazione del patrimonio culturale attuando, in tal modo, il proprio ruolo di portatori degli interessi del territorio e delle collettività in esso stanziate.
9/1628/30Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del patrimonio

politica culturale

archeologia

bene culturale

commercio ambulante

patrimonio culturale

zona urbana