Legislatura: 17Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/10/2013 Resoconto BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO) INTERVENTO PARLAMENTARE 03/10/2013 Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/10/2013
ACCOLTO IL 03/10/2013
PARERE GOVERNO IL 03/10/2013
DISCUSSIONE IL 03/10/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/10/2013
CONCLUSO IL 03/10/2013
La Camera,
premesso che:
all'articolo 4-bis del disegno di legge in oggetto, attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, si prevede di contrastare, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione, depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
nell'attuale formulazione, la norma richiamata mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
non viene comunque colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane, che rappresentano la meta di milioni di turisti; nell'attuale formulazione, la norma citata può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone; molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili; si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,
impegna il Governo
affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis siano in ogni caso prese in adeguata considerazione le posizioni soggettive degli esercenti legittimamente autorizzati e che i provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani.
EUROVOC :protezione del patrimonio
impresa commerciale
politica culturale
autorizzazione di vendita
bene culturale
soppressione di posti di lavoro