Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
la legge 28 giugno 2012, n. 92 («Riforma Fornero»), all'articolo 1, commi 34 e 35 fissa ex novo alcuni obiettivi di principio rispetto alla normativa sui tirocini; in particolare, alla lettera d) del comma 34 si stabilisce il «riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta», precisando al comma 36 la neutralità finanziaria della norma;
il 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato le linee guida in materia di tirocini ai sensi del suddetto articolo 1, comma 34, nelle quali il Governo indica i principi comuni e gli standard minimi cui le Regioni dovranno adeguarsi entro sei mesi;
la CRUI - Conferenza dei rettori delle università italiane già in passato ha manifestato le proprie perplessità relativamente agli effetti negativi del combinato disposto dei citati commi 34, 35 e 36 relativi al compenso di stagisti e tirocinanti/praticanti all'interno della pubblica amministrazione paventando di fatto l'inapplicabilità della norma stessa e quindi l'impossibilità di effettuare tirocini formativi;
in ambito sanitario tale situazione riveste una particolare gravità, in quanto ai laureandi e ai giovani medici dal 1o gennaio 2013 è sostanzialmente interdetta la frequenza su base volontaria nei reparti ospedalieri che non possono sostenere l'onere economico dell'indennità mensile per i tirocinanti per mancanza di risorse;
la frequenza degli studenti in medicina e dei giovani laureati nel contesto dei reparti che erogano assistenza ospedaliera è fondamentale per il completamento dei percorsi formativi delle professioni sanitarie e per la conseguente garanzia di una miglior qualità futura dell'intero sistema sanitario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nella definizione delle linee guida di cui alla lettera d) del comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i tirocini che integrano i percorsi formativi prelaurea delle professioni sanitarie, possibili deroghe all'obbligo di corresponsione dell'indennità relativa alla prestazione svolta nonché ad eventuali limitazioni rispetto alla loro durata.
9/1458/85. Vargiu, Binetti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2012 0092
EUROVOC :formazione professionale
periodo di tirocinio
professione sanitaria