Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013 DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
quello in esame è il provvedimento in esame si inserisce in una situazione di grave e prolungata difficoltà congiunturale ed in un contesto contrassegnato da una profonda crisi socio-economica, che investe il nostro Paese ormai da diversi anni, i cui riflessi sul mondo del lavoro e sui livelli occupazionali richiedono interventi strutturali e di sistema e non certo misure come quelle recate da questo decreto che per certi versi sono palliative e per altri molto negative;
le peggiori misure del decreto legge sono contenute all'articolo 7, che reca incentivazione all'utilizzo di forme contrattuali precarie da parte delle Aziende, in un Paese – il nostro – in cui secondo i dati OCSE è già precario il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il doppio rispetto al 2010;
in particolare, viene facilitato il ricorso ai contratti di lavoro a termine, che diventano sempre «acausali» fino alla durata di 12 mesi, ai contratti di lavoro intermittente, a quelli a progetto, al lavoro intermittente; senza considerare lo snaturamento del contratto di apprendistato che interventi sparsi in più articoli si avvia ad essere il contratto precario per eccellenza dei prossimi anni;
si tratta di un micidiale attacco ai diritti dei lavoratori, di cui pochi sembrano essersi accorti, in totale contraddizione con la misura recata dall'articolo 1 del decreto legge che intende favorire i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
come osservato in audizione al Senato dalla CGIL, l'efficacia delle agevolazioni dipende contemporaneamente dalla dinamica dell'economia (se le imprese non assumono ogni agevolazione è inefficace), ma anche dal contesto normativo «circostante»; infatti se si agevolano normativamente le forme precarie si rischia di spiazzare l'effetto espansivo delle agevolazioni a favore dei contratti a tempo indeterminato, o di confinano a future conferme di rapporti per intanto precari;
il rilancio dell'economia e dell'occupazione non passa dall'eliminazione dei diritti dei lavoratori, e, soprattutto, non passa dalla distruzione della loro dignità e riduzione ad uno stato di soggezione tramite licenziamenti «liberi» e precariato incontrollato;
è assolutamente falso che licenziamento e precariato «liberi» aumentino, anche minimamente, l'occupazione, che dipende, invece, dalla politica economica e dalla crescita della domanda aggregata;
lo dimostra, tra l'altro, l'esempio della Spagna, che dopo aver liberalizzato i contratti a termine per i giovani, ha visto aumentare la disoccupazione giovanile ben oltre il 50 per cento, e lo ha dimostrato anche l'inutile manomissione da parte del governo Monti-Fornero dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la quale, ovviamente, dopo un anno non ha creato neanche un posto di lavoro in più;
è vero che già oggi la maggioranza delle assunzioni in Italia avviene mediante contratti a termine o di lavoro somministrato, ma costituisce semplicemente un'illegalità di massa, perché almeno 180 per cento di quei contratti è illegittimo, per carenza del presupposto di temporaneità delle esigenze produttive, ed in ogni momento il lavoratore che voglia sottrarsi al ricatto, può denunziare in giudizio l'illegittimità, ottenendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di ristabilire la centralità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, provvedendo a modificare la disciplina normativa dei contratti atipici e precari nel senso di rendere meno vantaggioso il ricorso ad essi e di monitorarne costantemente gli effetti sui livelli occupazionali, registrando – in particolare – se tali livelli crescono o diminuiscono all'aumentare del ricorso alle tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
9/1458/80. Placido, Airaudo, Di Salvo.
EUROVOC :contratto di lavoro
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