ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: RAGOSTA MICHELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/079
presentato da
RAGOSTA Michele
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento nella sua stesura originaria prevedeva all'articolo 6 disposizioni con le quali si intendeva favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali;
    con la Legge n. 570 del 1961, istitutiva «della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale d'istruzione professionale per ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi “Vittorio Emanuele II” di Firenze», veniva riconosciuta per la prima volta nel nostro Paese la figura professionale dei massofisioterapisti;
    successivamente, la Legge 19 maggio 1971, n. 403, all'articolo 1 comma i definiva quella del massofisioterapista come «professione sanitaria ausiliaria», ponendo al successivo articolo 2 l'obbligo in capo alle strutture sanitarie pubbliche di «assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato ed iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686»;
    l'abilitazione all'esercizio della professione di massofisioterapista, acquisibile, inizialmente, attraverso il diploma rilasciato da scuole statali, o autorizzate dall'allora Ministero per la Sanità e come previsto dall'articolo 1, della suddetta legge n. 403 del 1971, si consegue, oggi, anche frequentando i corsi attivati dagli istituti scolastici o di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni a seguito del trasferimento a queste ultime delle competenze in materia di corsi professionali;
    la legge n. 502/1992, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria», successivamente modificata dall'articolo 7 del D. Lgs. 5 17/93, nel disciplinare la formazione universitaria del personale esercente le professioni sanitarie, all'epoca chiamate «ausiliarie», demandava al Ministro della Sanità l'individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili prevedendo all'articolo 6 che fossero soppressi entro due anni «...i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;
    con decreto ministeriale 10 luglio 1998, l'allora Ministero della Sanità precisava, tenuto conto di quanto previsto dal suddetto articolo articolo 6, comma 3 D.lgs. n. 502/1992, che i corsi di formazione professionale per non vedenti, volti all'acquisizione della qualifica di massofisioterapista «non rientrano fra quelli soppressi alla data 1o gennaio 1996», e che il titolo rilasciato all'esito di tali corsi abilitava all'esercizio della relativa professione;
    sul punto anche la giurisprudenza, pronunciandosi sull'esatta portata del suddetto articolo 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992, ha avuto modo di chiarire che la «soppressione» prevista da tale norma attiene «esclusivamente ai corsi di diploma universitario», non essendo applicabile ai «corsi di studio relativi alla formazione professionale regionale» come quelli per la formazione dei massofisioterapisti (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4476);
    con successiva sentenza n. 3218 del 30 maggio 2011, il Consiglio di Stato ha ribadito che permane il cd. doppio canale di formazione (statale e regionale) per cui, «ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale, i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come «ausiliarie»;
    pertanto non essendo stata inserita la figura del massofisioterapista fra le professioni sanitarie da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordino del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, il profilo professionale in questione, così come il percorso di studi abilitante, sono rimasti configurati nei termini del vecchio ordinamento;
    infine, la figura professionale del massofisioterapista vedente, infine, non si distingue da quella del massofisioterapista «non vedente» tranne che per le disposizioni specifiche che riservano a quest'ultimo determinate agevolazioni ai fini del collocamento al lavoro con la conseguenza che, per ogni altro aspetto, la disciplina che regola «l'esercizio professionale dei massofisioterapisti è, per necessità logica e giuridica estensibile anche ai massofisioterapisti vedenti.» (T.A.R, Umbria, sent. 16 maggio 2001, n. 340; TAR Campania, Napoli, 10 gennaio 2007);
    il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 105 del 1997, inoltre, con riferimento alle competenze del massofisioterapista ribadisce che quest'ultimo «è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell'età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici»;
    quella del massofisioterapista, quindi, è figura sanitaria, che svolge funzioni riabilitative (Consiglio di Stato 5939/2007), abilitata ad applicare le tecniche del massaggio sul paziente e ad eseguire terapie di riabilitazione;
    è dal lontano 1985 che il Consiglio di Stato si pronuncia costantemente nei confronti del massofisioterapista e la sentenza n. 3218 del 30 maggio 2011 non lascia spazio ad eventuali dubbi. Il Consiglio di Stato «ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell'intero sistema (di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 6) le attività di formazione professionale, stante la diversità della tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati rispetto a quella di livello universitario, così che – ferma restando la differenza fra la formazione professionale regionale e quella statale (la quale sola è direttamente connessa all'attività di formazione culturale e scientifica realizzata in sede di istruzione superiore ed universitaria) – i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie. Permane dunque il cd. doppio canale di formazione»;
    la figura professionale del massofisioterapista è a tutt'oggi riconosciuta ed inquadrata nella categoria E dell'Accordo collettivo nazionale per i Centri di Riabilitazione e Residenze Sanitarie Assistenziali, in vigore dal 10 gennaio 2013, continuando a svolgere mansioni di concetto caratterizzate da autonomia operativa e preparazione teorico pratica, che richiedono particolari conoscenze teorico ed adeguata esperienza;
    la legge 26 febbraio 1999, n. 42 ha disciplinato – anche rispetto alle previsioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 intervenuto ad individuare il profilo professionale ed il percorso formativo del fisioterapista – e nei confronti di tutte le professioni sanitarie il passaggio dal cosiddetto ordinamento vecchio al nuovo, stabilendo, anche attraverso il successivo strumento attuativo costituito dal decreto ministeriale 27 luglio 2000, l'equipollenza dei titoli conseguiti ante 1999 al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, dunque alla luce dell'articolo 1 legge n. 42 del 1999 è venuta meno la precedente distinzione fra «professioni sanitarie» e «professioni sanitarie ausiliarie», che, pertanto, queste ultime sono disciplinate come professioni sanitarie,

impegna il Governo

anche in ottemperanza a recenti pronunce giurisprudenziali, ad adottare iniziative normative volte a riconoscere piena validità ed efficacia dei corsi effettuati e i diplomi rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971, anche al fine di riconoscere definitivamente a quella di massofisioterapista lo status giuridico di professione sanitaria, anche se tuttora configurata, nei termini del vecchio ordinamento, come «ausiliaria».
9/1458/79Ragosta.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1971 0403

EUROVOC :

professione sanitaria

professioni paramediche

riconoscimento delle qualifiche professionali

formazione professionale

istruzione professionale

istruzione medica