ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2013
DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 07/08/2013

PARERE GOVERNO IL 07/08/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/023
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del testo in esame reca misure in materia di IVA;
    in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul valore aggiunto), le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e che, per questo motivo, in base all'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile;
    l'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in seno all'articolo 8-bis del su citato decreto del Presidente della Repubblica;
    l'articolo 8-bis, come modificato, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recita: Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
    tale disposizione sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l'esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo);
    dal testo della norma europea, che la disposizione in argomento ha inteso recepire (articolo 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra si possa evincere tale interpretazione. La norma, infatti, recita: «Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca...» riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale;
    l'applicazione dell'IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l'impossibilità di detrarla ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato articolo 10, punto 14, dello stesso decreto, determina in un incremento dei costi, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione all'abbandono del servizio;
    in tal senso è stato accolto al Senato l'ordine del giorno D'Alì al medesimo decreto-legge n. 76 del 2013,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a trovare una soluzione positiva della problematica su esposta, mediante una modifica alla normativa nazionale di recepimento della direttiva citata in premessa, oppure tramite una nota interpretativa della stessa che ribadisca che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale (trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua).
9/1458/23Pagano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto viaggiatori

esenzione fiscale

IVA

nave

trasporto marittimo

navigazione marittima

tassa sui veicoli