ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SQUERI LUCA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/118
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme in materia di IVA;
    tra le misure previste, in considerazione del particolare momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e per dare una mano alle famiglie, non vi è quella volta eliminare un'incertezza circa il regime IVA da applicare, sorta in sede di interpretazione del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, con l'obiettivo di incidere sull'efficienza energetica secondaria alla gestione qualificata degli impianti termici, sia per i nuovi investimenti che saranno effettuati, con conseguenti minori consumi ed emissioni nocive, sia per una maggiore sicurezza nella gestione degli impianti, con un conseguente contenimento dei costi per i cittadini;
    il contratto servizio energia infatti rappresenta un'alternativa valida volta ad incentivare la riqualificazione tecnologica nei grandi impianti condominiali, principalmente di edilizia popolare. Tanto più per coloro che, privi delle risorse economiche da investire in lavori di efficientamento energetico degli impianti o delle abitazioni, non possono beneficiare degli incentivi di legge peraltro appena prorogati dalla legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013: prestazione energetica nell'edilizia e misure in materia di coesione sociale;
    la problematica interpretativa sopra evidenziata circa la corretta applicazione dell'aliquota IVA, trae origine dal fatto che in alcuni casi, nella prassi si è paventata l'errata interpretazione che il contratto servizio energia preveda la cessione di combustibile dal fornitore al cliente. Questo, invece, non avviene. L'energia prodotta nel contesto del contratto servizio energia viene erogata (e non ceduta) come parte del complesso e articolato servizio anche di trasformazione reso nell'ambito di tale contratto;
    gli effetti economici per gli utenti finali – attraverso il contratto servizio energia con garanzia di risultato – sono duplici: possono ottenere il prefinanziamento degli interventi di riqualificazione dalla ESCo, dall'altra ottengono economie di gestione che utilizzano in parte per far recuperare al fornitore l'investimento ed in parte a loro vantaggio diretto;
    nella scorsa legislatura numerosi sono stati gli atti tesi a chiarire tale problematica, tra questi, a titolo esemplificativo:
     atto di sindacato ispettivo del Senato n. 4-04430 del 26 gennaio 2011 con cui si chiedeva di conoscere «se i Ministri in indirizzo non intendano chiarire rapidamente la situazione, riconoscendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento ai contratti servizio energia stipulati rispettando le prescrizioni indicate nel decreto legislativo n. 115 del 2008 con riferimento al “Contratto servizio energia plus”, in modo da favorire la riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento degli edifici condominiali.»;
     atto di sindacato ispettivo del Senato n. 3-02721 del 13 marzo 2012, con cui si chiedeva di sapere «se il Governo intenda emanare disposizioni interpretative che stabiliscano che, per i contratti stipulati rispettando le prescrizioni indicate nel decreto legislativo n. 115 del 2008, Allegato II “contratto servizio energia”, l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento si applichi anche alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia come previsto dallo stesso decreto legislativo e quindi anche nel caso in cui l'energia non sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.»;
     Atto della Camera n. 7-00788 del 20 febbraio 2012, con cui veniva proposta una risoluzione in Commissione con la quale si impegnava il Governo ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche ricorrendo a disposizioni interpretative, al fine di stabilire che, per i contratti stipulati rispettando le prescrizioni indicate nel decreto legislativo n. 115 del 2008, titolo III «disposizioni finali» – Allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4) «contratto servizio energia», l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento si applichi anche alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia, come previsto dal precitato decreto legislativo e quindi «anche nel caso in cui l'energia non sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento»;
    gli atti sopra richiamati sono, purtroppo, rimasti senza risposta lasciando nell'incertezza normativa le imprese del settore ed i consumatori che ne risultano così gravemente danneggiati, tanto più in un momento economico non favorevole ove peraltro si prevede, a meno di un auspicabile intervento tempestivo del Governo, un ulteriore aumento dell'aliquota IVA che passerà dal 21 per cento al 22 per cento rendendo così ancora più oneroso per i cittadini l'utilizzo dei contratti servizio energia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche ricorrendo a disposizioni interpretative, al fine di stabilire che, considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
9/1458/118Marco Di Maio, Squeri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di prestazione di servizi

detrazione fiscale

energia rinnovabile

rendimento energetico

risorsa economica