ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01328/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 76 del 12/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013
FAVA CLAUDIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013


Stato iter:
12/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/09/2013
SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/09/2013

ACCOLTO IL 12/09/2013

PARERE GOVERNO IL 12/09/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/09/2013

CONCLUSO IL 12/09/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01328/005
presentato da
DI SALVO Titti
testo di
Giovedì 12 settembre 2013, seduta n. 76

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un «medico qualificato» responsabile dell'assistenza sanitaria;
    nella traduzione non ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espressione qualified medical doctor viene tradotta sempre come «medico qualificato». Con un po’ di buon senso si ricorda che in italiano tale espressione non significa granché se non si aggiunge in cosa deve essere qualificato il medico. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono i medici (laureati in medicina) e i «medici specializzati» con l'indicazione della specifica specializzazione, oppure – se si vuole – i «medici qualificati» con l'indicazione della specializzazione;
    non è chiaro cosa significhi «medici qualificati» ai fini del lavoro a bordo delle navi. Si potrebbe supporre che non è sufficiente la laurea ma che occorra anche la specializzazione. È legittimo chiedersi che tipo di qualifica o abilitazione occorrerebbe avere. Nel testo al nostro esame ciò non è chiarito;
    da una ricerca fatta è emerso che è ancora vigente, per le parti non superate dalla legislazione successiva e dalle convenzioni internazionali, il R.D. 29 settembre 1895 n. 636 «Approvazione del regolamento sulla sanità marittima», il quale agli articoli 28 e 29-ter regolamentano la figura del «medico di bordo», con annesso concorso pubblico e autorizzazione all'imbarco per svolgere la funzione di medico sulle navi,

impegna il Governo

ad adottare, ove la legislazione italiana vigente in materia di medico di bordo non rispetti pienamente la normativa dell'Unione europea e le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, un regolamento che determini le qualifiche richieste da queste ultime.
9/1328/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

RD 1895 0636

EUROVOC :

personale di bordo

trasporto marittimo

nave

convenzione europea

convenzione internazionale

legislazione