Legislatura: 17Seduta di annuncio: 76 del 12/09/2013
Primo firmatario: DI SALVO TITTI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 12/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013 PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013 FAVA CLAUDIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013 AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 12/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/09/2013 SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/09/2013
ACCOLTO IL 12/09/2013
PARERE GOVERNO IL 12/09/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/09/2013
CONCLUSO IL 12/09/2013
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame stabilisce che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga devono avere a bordo un «medico qualificato» responsabile dell'assistenza sanitaria;
nella traduzione non ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espressione qualified medical doctor viene tradotta sempre come «medico qualificato». Con un po’ di buon senso si ricorda che in italiano tale espressione non significa granché se non si aggiunge in cosa deve essere qualificato il medico. Nel nostro ordinamento, infatti, esistono i medici (laureati in medicina) e i «medici specializzati» con l'indicazione della specifica specializzazione, oppure – se si vuole – i «medici qualificati» con l'indicazione della specializzazione;
non è chiaro cosa significhi «medici qualificati» ai fini del lavoro a bordo delle navi. Si potrebbe supporre che non è sufficiente la laurea ma che occorra anche la specializzazione. È legittimo chiedersi che tipo di qualifica o abilitazione occorrerebbe avere. Nel testo al nostro esame ciò non è chiarito;
da una ricerca fatta è emerso che è ancora vigente, per le parti non superate dalla legislazione successiva e dalle convenzioni internazionali, il R.D. 29 settembre 1895 n. 636 «Approvazione del regolamento sulla sanità marittima», il quale agli articoli 28 e 29-ter regolamentano la figura del «medico di bordo», con annesso concorso pubblico e autorizzazione all'imbarco per svolgere la funzione di medico sulle navi,
impegna il Governo
ad adottare, ove la legislazione italiana vigente in materia di medico di bordo non rispetti pienamente la normativa dell'Unione europea e le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, un regolamento che determini le qualifiche richieste da queste ultime.
9/1328/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Salvo, Scotto, Placido, Fava, Airaudo.
SIGLA O DENOMINAZIONE:RD 1895 0636
EUROVOC :personale di bordo
trasporto marittimo
nave
convenzione europea
convenzione internazionale
legislazione