Legislatura: 17Seduta di annuncio: 76 del 12/09/2013
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 12/09/2013 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/09/2013 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/09/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 12/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/09/2013 SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO IL 12/09/2013
PARERE GOVERNO IL 12/09/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/09/2013
CONCLUSO IL 12/09/2013
La Camera,
premesso che:
in sede di Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno, l'articolo 5 reca modifiche in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo;
lo stesso articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di validità del certificato scade nel corso di un viaggio, un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi;
per le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga, come definite dall'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e che trasportano meno di 100 persone, non è espressamente prevista la presenza a bordo di un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria, nonché, più genericamente, non essendo prevista sempre e comunque la presenza di un medico a bordo in tutte le navi che effettuano trasporti commerciali o passeggeri;
alla luce di quanto sopra si valuta impossibile adempiere, in taluni casi, alle disposizioni di cui all'articolo 5 che, come detto, prevedono la possibilità di autorizzare un marittimo a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria che, però, non si comprende da chi possa essere rilasciata a bordo, qualora in assenza di un medico qualificato responsabile,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a porre rimedio alla descritta contraddittorietà del provvedimento in esame.
9/1328/1. Rizzetto, Bechis, Ciprini, Tripiedi, Baldassarre.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DPR 1991 0435
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