Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che;
l'articolo 22 del Disegno di legge A.C. 1327 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013» interviene in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2002/96/CE, recapita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
in particolare l'articolo 22, comma 2, lettera c) del DDL dispone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo di raggruppamento risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato;
la modifica normativa introdotta durante l'esame della Legge Europea presso il Senato della Repubblica, finalizzata a semplificare e rendere possibile la gestione ed il trasporto dei RAEE da parte dei distributori nell'effettuazione delle attività di ritiro delle apparecchiature dismesse dai consumatori ed è quindi evidente che la norma intende consentire l'individuazione di più luoghi esterni di raggruppamento oltre al punto vendita, che possano supportare lo stesso in tali attività;
al fine di evitare interpretazioni non coerenti con l'intenzione del legislatore e che possano ostacolare o rendere impraticabile il ritiro e il raggruppamento dei RAEE provenienti dai consumatori da parte dei distributori, soprattutto nell'attività di ritiro dal domicilio dei consumatori stessi,
impegna il Governo
a chiarire meglio sotto l'aspetto formale che la corretta interpretazione della norma, e quindi l'intenzione del legislatore, è quella di rendere possibile l'attivazione di più luoghi di raggruppamento esterni, oltre al punto vendita, da parte del distributori, considerato che la logistica di ritiro oggi può funzionare solo se questi ultimi possono conferire i RAEE dei consumatori in più siti logistici, operando non solo in una logica di efficienza e di economicità delle attività di trasporto e di stoccaggio ma anche ai fini di un minore impatto ambientale delle operazioni di ritiro.
9/1327/6. Pisicchio.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2005 0151
EUROVOC :consumatore
punto di vendita
impatto ambientale
materiale elettrico
attrezzatura elettronica