ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CHAOUKI KHALID
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
FONTANELLI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/041
presentato da
CHAOUKI Khalid
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame è contenuta la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di conformare lo stesso alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;
    con tale modifica si rende esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;
    la stessa modifica potrebbe risultare pleonastica, dal momento che la equiparazione è già sancita da altre disposizioni di legge (articolo 19, comma 1, decreto legislativo n. 30 del 2007, per i familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea; articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 251 del 2007, per i rifugiati; lo stesso articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 251 del 2007) come modificato dal disegno di legge in discussione, per i destinatari di protezione sussidiaria; articolo 9, comma 12, lettera b), decreto legislativo n. 286 del 1998, per i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), e parzialmente incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia e i titolari di Carta Blu UE (che accedono al pubblico impiego ai sensi, rispettivamente, di articolo 22, comma 2, decreto legislativo n. 251 del 2007 e articolo 27-quater, comma 14, decreto legislativo n. 286 del 1998);
    la parità, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, è infatti garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attività lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, e altro) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n. 143 del 1975 (ratificata con legge n. 158 del 1981);
    in particolare, lo Stato italiano si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (articolo 10);
    è quindi del tutto fuori da questa logica che possano essere imposte restrizioni più severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedeltà alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedeltà non è nemmeno ipotizzabile, armonizzando dunque le norme in vigore ed eventualmente modificando le disposizioni o le eventuali prassi amministrative incompatibili con la suddetta politica (articolo 12);
    ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implichino esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (articolo 38, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001) nonché i posti e le funzioni determinati ai sensi di articolo 38, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001;
    l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pubblico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoché univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini, italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si vedano, per esempio le seguenti: tribunale di Como, sez. XI civile – lavoro, ordinanza 15 maggio 2013 n. 1503/13, tribunale di Siena, ordinanza dd. 3 settembre 2012, tribunale di Firenze, sentenza dd. 27 gennaio 2012, tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011, dd. 5 ottobre 2011, tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11, dd. 19 giugno 2011, tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 8 marzo 2011, tribunale di Milano, ordinanza 4 aprile 2011, tribunale di Lodi, ordinanza 18 febbraio 2011, tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 5 ottobre 2011, tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), tribunale Biella 23 luglio 2010 (ord) est. Pitropaolo, T.c. Azienda Sanitaria Locale Biella, tribunale dl Milano, ordinanza dd. 11.01.2010, tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, tribunale Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, tribunale di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni, tribunale di Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia, tribunale di Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese, tribunale di Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX c. Ospedale San Martino di Genova, Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n. 281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana, TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero);
    la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di articolo 38 decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla Unione europea, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilità, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n. 24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando così di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);
    la Corte costituzionale ha dato così chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, tribunale di Milano 12.8.2011, tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012);
    la formulazione del comma 3-bis, introdotto, all'articolo 38 decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da articolo 12 Conv. OIL n. 143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con articolo 117, comma 1, della Costituzione;
    la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con articolo 14 Conv. OIL n. 143/1975 e articolo 117, comma 1, della Costituzione), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fornire, nell'ambito delle sue proprie prerogative, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.
9/1327/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Chaouki, Villecco Calipari, Beni, Marzano, Cenni, Quartapelle Procopio, Garavini, Fontanelli, Tentori, Biondelli, D'Incecco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accesso all'occupazione

diritto degli stranieri

cittadino straniero

diritto di soggiorno

lavoratore migrante

ammissione di stranieri

ratifica di accordo