ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/037

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/037
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 157 del 1992 stabilisce il quadro normativo di riferimento per la tutela della fauna selvatica e, di conseguenza, regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio nazionale;
    la legge europea 2013, al fine di adeguare il nostro ordinamento alla normativa comunitaria, interviene sulla disciplina della caccia in deroga, modificando l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 in materia dl deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 147/09/CE, detta «Uccelli»;
    il suddetto articolo 9 prevede che le deroghe possano essere consentite nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; inoltre possono essere consentite ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
    il provvedimento in titolo non interviene tuttavia sulle deroghe «per gioco» previste dallo stesso articolo, al comma 1, lettera c) ancorché la possibilità di continuare a derogare sull'attività venatoria a scopo esclusivamente «sportivo» susciti più di una preoccupazione in considerazione di una attività che si ritiene altamente lesiva della fauna selvatica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di limitare l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 147/09/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), al fine di tutelare la fauna selvatica sul territorio nazionale.
9/1327/37Gagnarli, Massimiliano Bernini, Lupo, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0157

EUROVOC :

protezione dell'ambiente

fauna

protezione della flora

regolamentazione della caccia

specie protetta